Cass. pen. Sez. VI n. 35977/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 35977/2026 (R.G. 20639/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
a norma dell’art. 52 O disposto d’ufficio In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
SENTENZA
avverso la sentenza emessa in data 7/01/2026 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Sciacca, con decreto emesso in data 19 marzo 2022, ha citato a giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica per il delitto di cui agli artt. 99 e 570-bis cod. pen., in quanto si sarebbe integralmente sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno di cento euro mensili dovuti a per il mantenimento dei figli minori stabilito, con provvedimento del 24 maggio 2017, dal Tribunale di Sciacca; fatto commesso a dall’ottobre del 2020 al maggio del 2021 e aggravato dalla recidiva.
2. Il Tribunale di Sciacca, con sentenza emessa in data 3 giugno 2024, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato a lui ascritto e, ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore delle parti civili costituite, liquidati equitativamente in mille euro, e alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza sostenute dalle stesse.
3. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
4. L’avvocato difensore dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo un unico motivo di ricorso, articolato in due censure.
4.1. Il difensore, con la prima censura, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 570-bis cod. pen., in relazione all’elemento psicologico del delitto contestato, in quanto l’imputato sarebbe stato nell’impossibilità di adempiere in ragione delle proprie difficoltà economiche.
Il ricorrente si sarebbe trovato nell’impossibilità assoluta di potere adempiere l’obbligo di mantenimento, per i gravi problemi di salute che lo affliggono, rendendo inabile al lavoro. L’imputato, inoltre, all’epoca dei fatti contestati era privo di redditi e viveva in una baracca del Comune di che sosteneva tutte le spese relative ai consumi dell’energia elettrica e dell’acqua potabile. I giudici hanno affermato che l’imputato avrebbe potuto rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, ma lo stesso era stato stabilito in cento euro mensili proprio a causa delle precarie condizioni economiche del ricorrente, che era ed è privo di ogni forma di reddito, non è proprietario di beni immobili o mobili registrati, oltre che affetto, come dimostrato, da gravi problemi di salute, che lo rendono invalido nella, misura del 75%.
4.2. Con la seconda censura, il difensore ha lamentato l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e il vizio di motivazione sul punto. Ancorché l’importo dell’assegno di mantenimento fosse determinato in soli euro 100,00 mensili, il ricorrente essendo disoccupato, privo di redditi e non intestatario di beni immobili o mobili registrati non ha potuto pagare neanche parte dell’importo dovuto.
5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 7 settembre Procuratore- generale, Silvia Salvadori, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
2. Il difensore, con la prima censura, ha dedotto l’inosservanza dell’art. 570- bis cod. pen., in relazione all’elemento psicologico del delitto contestato, in quanto l’imputato sarebbe stato nell’impossibilità di adempiere in ragione delle proprie difficoltà economiche.
3. Il motivo è inammissibile.
3.1. Le sentenze di merito hanno concordemente rilevato che l’imputato ha integralmente omesso di versare l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in favore dei. figi] minori e che difettano elementi che comprovino l’impossibilità assoluta e incolpevole dell’imputato di adempiere all’obbligo legale di mantenimento.
I giudici di merito hanno rilevato concordemente, con motivazione congrua, che i problemi di salute hanno ridotto, ma non hanno integralmente eliso la capacità lavorativa dell’imputato, che, nel periodo oggetto di contestazione, ha creato un nuovo nucleo famigliare, ha avuto tre figli dalla nuova compagna e ha bloccato i numeri telefonici dell’ex coniuge e dei figli per non rispondere alle loro chiamate.
Il difensore si è, peraltro, limitato riproporre considerazioni sulle condizioni economiche del ricorrente, che, entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto non scriminanti, in quanto tali da non assurgere a natura « assoluta». Questa censura si rivela, dunque, inammissibile, in quanto è volta a sollecitare un rinnovato giudizio di merito sulle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via escll,lsiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una -diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, 3.2. Nessuna violazione dell’art. 570-bis cod. pen., del resto, è ravvisabile sul punto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626 – 01, fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l’impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell’accertato rifiuto dell’obbligato di svolgere attività lavorativa; Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626 – 01, fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l’impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell’accertato rifiuto dell’obbligato di svolgere attività lavorativa).
4. Con la seconda censura il difensore ha denunciato l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e il vizio di motivazione sul punto.
5. Il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 131-bis cod. pen., primo comma, cod. peno esclude l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando «il comportamento risu Ita non abituale».
L’art. 131-bis, quarto comma, cod. peno sancisce, inoltre, che «il comportamento è abituale …. nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. peno non può essere dichiarata qualora venga reiteratamente omessa la condotta omessa corresponsione dell’assegno divorzile, configurandosi un’ipotesi di “comportamento abituale” ostativa al riconoscimento del beneficio (ex plurimis: Sez. 2, n. 23020 del 10/05/2016, P., Rv. 267040, fattispecie in tema di assegno stabilito anche per il mantenimento di figli minori).
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. peno è, dunque, applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, a condizione che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez. 6, n. 16847 del 09/01/2019, F., Rv. 275547 – 01, fattispecie relativa al mancato pagamento di tre mensilità dell’assegno divorzile stabilito dal giudice civile in favore dei figli minori). Le sentenze di merito hanno accertato che l’inadempimento dell’imputato si è protratto dall’ottobre 2020 al maggio 2021 e, dunque, per un lasso di tempo strutturalmente incompatibile con l’applicazione dell’art. 131-bis cod. peno 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
- Art. 570-bis c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso