Referendum sull’autonomia differenziata inammissibile (Corte cost. n. 10/2025)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per abrogare la legge 26 giugno 2024, n. 86, cioe’ la legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Gli elettori non saranno quindi chiamati a votare su quel quesito: la decisione e’ stata presa il 20 gennaio 2025 e depositata il 7 febbraio 2025.
Il caso. La richiesta di referendum era stata promossa da cinquecentomila elettori, dai Consigli regionali di Campania, Emilia-Romagna, Puglia e Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna. L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, aveva dichiarato la richiesta conforme a legge con ordinanza del 12 dicembre 2024. Il quesito chiedeva l’abrogazione totale della legge n. 86 del 2024 «come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024». Nel giudizio sono intervenute la Regione Veneto e alcune associazioni, che chiedevano di dichiarare inammissibile la richiesta, e il comitato promotore, che ne chiedeva l’ammissibilita’.
Il controllo della Corte. Prima di ogni voto popolare la Corte verifica se il referendum e’ ammissibile. Il controllo riguarda i divieti scritti nell’articolo 75, secondo comma, della Costituzione e i requisiti del quesito: omogeneita’, chiarezza e semplicita’, completezza, coerenza e idoneita’ a raggiungere lo scopo perseguito.
I divieti espressi. La Corte li ha esclusi tutti. La legge n. 86 non e’ una legge tributaria, perche’ non disciplina il rapporto tributario nel suo insieme: l’articolo 5 riguarda le modalita’ di finanziamento delle funzioni, non il momento costitutivo dell’imposizione. Non e’ una legge di bilancio, perche’ manca lo stretto collegamento genetico, strutturale e funzionale con la procedura di bilancio. Non e’ una legge costituzionalmente necessaria, perche’ la sentenza n. 192 del 2024 ne aveva riconosciuto l’opportunita’ e non la necessita’.
Perche’ il quesito non e’ chiaro. Il problema nasce proprio dalla precedente sentenza n. 192 del 2024, che aveva gia’ cambiato la legge in profondita’. Quella decisione ha stabilito che l’attribuzione di ulteriore autonomia deve riguardare «specifiche funzioni» e non «materie o ambiti di materie». Ha dichiarato illegittima la delega sui livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP, producendo la paralisi della loro individuazione fino a un futuro intervento del legislatore. Ha eliminato gran parte del testo, lasciando in vita un contenuto minimo. Di conseguenza, scrive la Corte, risulta «obiettivamente oscuro per l’elettore l’oggetto del quesito, che originariamente riguardava la legge nel suo testo iniziale e ora riguarda quel che resta della legge»: un contenuto «sostanzialmente non decifrabile».
Il secondo profilo. La Corte ha considerato anche la finalita’ del voto. Un referendum su una legge ridotta a poco rischiava di trasformarsi in una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata come tale, e quindi sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che non puo’ essere oggetto di referendum abrogativo ma solo di revisione costituzionale. La chiarezza e la semplicita’ del quesito servono ad assicurare la libera e consapevole espressione del voto, protetta dagli articoli 1 e 48 della Costituzione. La Corte ha ricordato che, quando il quesito non e’ semplice, chiaro e coerente, «e’ illusorio credere che la campagna referendaria valga a rendere veramente e pienamente semplice quello che e’ complesso». E ha avvertito che deve evitarsi che il referendum abrogativo si trasformi in «un distorto strumento di democrazia rappresentativa».
Che cosa cambia. Su questo quesito non si vota. La legge n. 86 del 2024 resta in vigore nel testo che risulta dopo la sentenza n. 192 del 2024. La Corte non ha detto se l’autonomia differenziata sia una scelta buona o cattiva, e non ha riesaminato la legittimita’ costituzionale della legge: ha valutato solo se quel quesito potesse essere sottoposto agli elettori. Per il cittadino il punto pratico e’ questo: l’attuazione dell’autonomia differenziata resta ferma ai limiti fissati dalla sentenza del 2024, a partire dal blocco sull’individuazione dei LEP, che ora dipende da un nuovo intervento del legislatore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/10