Suicidio assistito: resta il requisito del sostegno vitale (Corte cost. n. 66/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 580 del codice penale, la norma che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio. Resta quindi fermo il quadro tracciato dalla sentenza n. 242 del 2019: chi aiuta un’altra persona a togliersi la vita non è punibile solo al ricorrere di condizioni precise, fra cui il fatto che il malato sia tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Il caso. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano doveva decidere su una richiesta di archiviazione. L’indagine riguardava una persona accusata di aver agevolato il suicidio di due malati, entrambi morti all’estero, nel 2022, presso strutture che praticano il suicidio assistito. Una era affetta da un tumore, l’altro da una forma di parkinsonismo atipico. Tutti e due avevano una malattia irreversibile e una prognosi infausta a breve termine, e ritenevano intollerabili le proprie sofferenze. Nessuno dei due, però, dipendeva da trattamenti di sostegno vitale.
Il dubbio. Proprio quel requisito è finito sotto esame. Secondo il giudice, distinguere fra chi è attaccato a una macchina e chi soffre allo stesso modo senza esserlo creerebbe una disparità irragionevole, anche rispetto a chi rifiuta trattamenti inutili o espressione di accanimento terapeutico. Il giudice ha quindi chiesto di estendere la non punibilità all’aiuto al suicidio di persone non sottoposte a sostegno vitale, richiamando gli articoli 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ragionamento della Corte. Il punto centrale della decisione è un chiarimento. Il diritto riconosciuto dall’articolo 2 della Costituzione comprende anche, prima ancora del diritto di interrompere le cure già iniziate, quello di rifiutarle fin dall’inizio. Se esiste un’indicazione medica che rende necessario attivare un trattamento di sostegno vitale, il paziente può rifiutarlo e accedere al suicidio assistito, sempre che ricorrano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali fissati nel 2019. Non c’è quindi la disparità denunciata: chi rifiuta un trattamento indicato come necessario si trova nella stessa condizione di chi lo subisce. Diverso è il caso di chi non ha in corso alcun trattamento di sostegno vitale e neppure un’indicazione medica ad attivarlo: quella persona, osserva la Corte, non si trova ancora nella condizione di poter scegliere la propria morte sulla base della legge n. 219 del 2017. La censura del giudice, secondo la Corte, muove dal presupposto erroneo che il malato debba prima iniziare un trattamento per poterlo poi interrompere.
Il resto delle censure. Sul bilanciamento fra tutela della vita e autodeterminazione la Corte conferma un ampio margine di scelta del legislatore. Sui parametri europei richiama la sentenza Karsai della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2024, che riconosce agli Stati un considerevole margine di apprezzamento e registra la persistente assenza di un consenso fra gli Stati del Consiglio d’Europa. La Corte ricorda inoltre la funzione dei requisiti procedurali: la procedura medicalizzata prevista dalla legge n. 219 del 2017, la verifica della concreta disponibilità di cure palliative, il coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale e il parere del comitato etico territoriale operano come cintura di protezione delle persone deboli e vulnerabili contro il rischio di pressioni indirette. Nel testo la Corte segnala anche la carenza, in Italia, di un accesso universale ed equo alle cure palliative e rinnova con decisione l’appello al legislatore.
Cosa cambia in pratica. Per chi si trova in questa situazione la decisione non amplia i casi di non punibilità, ma ne precisa uno. Non serve essere già collegati a un trattamento di sostegno vitale: basta che il medico ne indichi la necessità e che il paziente lo rifiuti. Chi invece ha una malattia irreversibile e sofferenze intollerabili, ma non ha in corso né in prospettiva un trattamento di questo tipo, resta fuori dal perimetro fissato nel 2019, e chi lo aiutasse a morire risponderebbe dell’articolo 580 del codice penale. Ogni allargamento ulteriore, conclude la Corte, spetta al Parlamento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/66
Nota della Redazione
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