Appalti: costi della manodopera da indicare subito (Corte cost. n. 80/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2024. Quella norma provinciale faceva indicare i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza sul lavoro alla sola impresa arrivata prima in graduatoria, mentre la legge statale li pretende gia’ nell’offerta di tutti i concorrenti, a pena di esclusione.
La regola statale. Il codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 36 del 2023, all’articolo 108, comma 9, impone a ogni operatore economico di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali sostenuti per rispettare le norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Chi non lo fa e’ escluso dalla gara. L’obbligo non vale per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale. L’articolo 110, comma 1, aggiunge che proprio quei costi dichiarati servono alla stazione appaltante per capire se l’offerta migliore e’ anormalmente bassa.
Il caso. La Provincia autonoma di Bolzano ha modificato la propria legge sugli appalti. Nel nuovo testo la stazione appaltante chiede l’indicazione di quei costi solo al concorrente primo in graduatoria e ne verifica la congruita’ prima dell’aggiudicazione. Se la verifica ha esito negativo, quel concorrente viene escluso e si passa al successivo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione davanti alla Corte costituzionale.
Le due posizioni. Per il Governo i costi della manodopera e della sicurezza sono parte integrante dell’offerta economica e vanno valutati in anticipo su tutte le offerte. La norma provinciale avrebbe quindi oltrepassato i limiti della competenza sui lavori pubblici di interesse provinciale, riconosciuta dagli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, entrando nella tutela della concorrenza che l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato. La Provincia ha replicato che si trattava di una semplificazione dei documenti da produrre: i concorrenti devono comunque tenere conto di quei costi quando formulano l’offerta, e la verifica sul primo classificato e’ sempre obbligatoria, mentre secondo la legge statale scatta solo davanti a un’offerta sospetta.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilita’ sollevate dalla Provincia e ha ritenuto fondata la questione. L’obbligo di dichiarare quei costi nell’offerta, con l’esclusione automatica di chi lo viola, serve a rafforzare la tutela dei lavoratori, a responsabilizzare le imprese e a rendere piu’ efficaci i controlli. Permette alla stazione appaltante di vedere, in modo trasparente e prima della graduatoria, come ogni concorrente e’ arrivato al prezzo offerto. Spostare l’indicazione dopo la graduatoria e riservarla al primo classificato svuota questa funzione, perche’ rischia di ridurla a una ricostruzione dei costi fatta a posteriori, con la dimostrazione che il dato era comunque compreso nell’offerta pur non essendo stato scritto. Non basta, per evitare questo rischio, che la verifica avvenga comunque prima dell’aggiudicazione.
Concorrenza e autonomia provinciale. La Corte ha ricordato che tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici riguardanti la scelta del contraente rientrano nella tutela della concorrenza e sono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Le regioni e le province autonome non possono dettare regole diverse, perche’ discipline locali differenti creerebbero barriere territoriali. Spetta solo allo Stato fissare il punto di equilibrio tra concorrenza, tutela dei lavoratori ed esigenze di semplificazione delle procedure. Per questo la norma di Bolzano ha superato i limiti della competenza provinciale, che deve rispettare quelle norme fondamentali.
Cosa cambia. La disposizione provinciale non e’ piu’ in vigore. Nelle gare disciplinate dalla legge della Provincia di Bolzano vale ora la regola nazionale: tutte le imprese, gia’ al momento di presentare l’offerta economica, devono indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza. Chi li omette e’ escluso. Per chi partecipa a un appalto il punto pratico e’ questo: quel calcolo va fatto e scritto prima, non dopo aver saputo di essere primo in graduatoria.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/80
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.