Interdittiva antimafia sospesa fino al riesame (Corte cost. n. 109/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 34-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il codice antimafia. La norma e’ illegittima nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia, ottenuta con l’ammissione al controllo giudiziario, continui anche dopo la fine del controllo concluso con esito positivo, fino a quando il prefetto non ha definito il procedimento di aggiornamento dell’interdittiva previsto dall’articolo 91, comma 5, dello stesso codice.
Di cosa si parla. L’informazione interdittiva antimafia e’ un provvedimento del prefetto che, in presenza di elementi di possibile infiltrazione criminale, toglie all’impresa la capacita’ di lavorare con la pubblica amministrazione. Il controllo giudiziario dell’articolo 34-bis e’ invece una misura di prevenzione decisa dal giudice: l’impresa continua a lavorare, ma sotto vigilanza, con un giudice delegato e un controllore giudiziario, per un periodo compreso tra uno e tre anni. Lo scopo e’ il recupero dell’azienda alla legalita’ attraverso la prosecuzione dell’attivita’. Durante il controllo gli effetti dell’interdittiva restano sospesi: solo cosi’ l’impresa riacquista, in via provvisoria, la possibilita’ di avere rapporti con le amministrazioni pubbliche.
Il caso. Una societa’ colpita da un’informazione interdittiva della Prefettura di Reggio Calabria era stata ammessa al controllo giudiziario nel luglio 2021. Grazie alla sospensione degli effetti dell’interdittiva si era aggiudicata un appalto pubblico. Alla scadenza del periodo di controllo gli effetti dell’interdittiva sono tornati automaticamente a operare, anche se il prefetto non aveva ancora chiuso il procedimento di aggiornamento chiesto dall’impresa nel giugno 2024 e sollecitato dalla stessa stazione appaltante. ANAS ha risolto il contratto di appalto per sopravvenuta mancanza della capacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione. La societa’ ha impugnato la risoluzione davanti al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.
Il dubbio del giudice. Il TAR ha osservato che la legge prevede la sospensione dell’interdittiva solo per la durata del controllo giudiziario e non la prolunga in attesa del riesame del prefetto. Ne deriva quello che il giudice ha definito un corto circuito normativo: l’impresa esce da un percorso di risanamento con esito positivo e, nello stesso momento, torna a subire l’interdittiva, con danni che nessuna decisione successiva puo’ cancellare. Il rimettente ha richiamato gli articoli 3, 4, 24, 41, 97, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricostruito il rapporto tra i due strumenti. La valutazione del prefetto e’ retrospettiva: guarda al passato e diagnostica il pericolo di infiltrazione. La valutazione del giudice della prevenzione e’ invece prognostica: guarda alle possibilita’ di risanamento dell’impresa. Il punto di collegamento tra i due sistemi e’ l’articolo 91, comma 5, del codice antimafia, che obbliga il prefetto ad aggiornare l’informazione quando vengono meno le circostanze che avevano fatto ritenere il pericolo di infiltrazione.
La contraddizione. Secondo la Corte il sistema, cosi’ come costruito, e’ contraddittorio e irragionevole. Lo Stato istituisce una misura per recuperare l’impresa facendola continuare a lavorare; ammette l’imprenditore a un percorso di uno-tre anni riconoscendone le potenzialita’; poi, malgrado l’esito positivo del percorso, lascia che gli effetti interdittivi tornino subito a operare mentre e’ ancora in corso la rivalutazione del prefetto, che richiede un’istruttoria impegnativa e tempi lunghi. La conseguenza, ha rilevato la Corte, e’ un possibile riavvicinamento dell’operatore economico in difficolta’ proprio a quella criminalita’ da cui l’intervento dello Stato voleva separarlo. La soluzione indicata dal giudice era gia’ presente nell’ordinamento: nelle misure di prevenzione collaborativa l’articolo 94-bis, comma 4, del codice antimafia fa coincidere la fine del periodo vigilato con il riesame della situazione.
Cosa cambia. Per le imprese che concludono positivamente il controllo giudiziario, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi anche dopo la chiusura del controllo, fino a quando il prefetto non ha deciso sull’aggiornamento. In concreto l’impresa non perde da un giorno all’altro i contratti pubblici in corso e non viene esclusa dalle gare solo perche’ il procedimento amministrativo non e’ ancora arrivato a conclusione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/109