Pedaggi autostradali: illegittimo il rinvio degli adeguamenti (Corte cost. n. 147/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le due norme che avevano rinviato il termine per l’adeguamento annuale delle tariffe autostradali degli anni 2020 e 2021, per i concessionari con il piano economico finanziario gia’ scaduto: l’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019 e l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020. La stessa illegittimita’ e’ stata estesa, in via consequenziale, alle tre norme successive che avevano spostato ancora piu’ avanti gli stessi termini.
Come funziona l’adeguamento. La concessione autostradale e’ regolata da una convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Le tariffe di pedaggio si adeguano ogni anno: la proposta va presentata entro il 15 ottobre e il ministero decide entro il 15 dicembre. La concessione e’ divisa in periodi di cinque anni, ciascuno con un piano economico finanziario da aggiornare alla scadenza.
Il caso. La societa’ che gestisce l’autostrada Aosta-Traforo del Monte Bianco aveva chiesto l’adeguamento delle tariffe per il 2020 e per il 2021. Il ministero ha risposto con due note che riconoscevano un aumento pari allo 0,00 per cento. La motivazione era una sola: le norme censurate avevano differito il termine per decidere fino alla conclusione della procedura di aggiornamento del piano economico finanziario, un piano scaduto a fine 2013 e mai rinnovato. Il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta aveva respinto i ricorsi. In appello, il Consiglio di Stato si e’ rivolto alla Corte costituzionale.
Il dubbio sollevato. Secondo il Consiglio di Stato quel rinvio non serviva. L’amministrazione puo’ sempre provvedere anche dopo la scadenza di un termine ordinatorio, quindi la continuita’ dell’azione amministrativa non richiedeva alcuna proroga. I termini, peraltro, erano gia’ scaduti. Il rinvio produceva invece un effetto opposto: rendeva molto piu’ difficile reagire contro l’inerzia dell’amministrazione e impediva alla concessionaria di programmare investimenti e spese. Erano evocati gli articoli 3, 41, 77 e 97 della Costituzione, oltre alle norme europee sulla liberta’ di impresa.
Il ragionamento della Corte. Sull’articolo 77 la Corte ha respinto le censure. Il controllo sui presupposti del decreto-legge e’ limitato ai casi di evidente mancanza, e qui le disposizioni erano coerenti con i decreti in cui erano inserite; l’adozione delle delibere dell’Autorita’ di regolazione dei trasporti nel 2019 e, per la seconda norma, l’emergenza da COVID-19 rendevano non arbitraria la scelta del Governo. Le questioni sono invece fondate sugli altri parametri. La concessione autostradale ha natura contrattuale: le parti sono su un piano di parita’. Una legge che interviene sul procedimento e sposta il termine solo a sfavore del privato altera quella parita’ e sposta l’equilibrio a favore dell’amministrazione. La Corte non ha trovato alcuna ragione di interesse pubblico che giustificasse quello squilibrio: per evitare aumenti calcolati con criteri superati bastava applicare le delibere dell’Autorita’ di regolazione dei trasporti e, se necessario, respingere i piani non conformi. Il rinvio, inoltre, ha reso di fatto inoperanti gli strumenti che servono a costringere l’amministrazione a concludere i procedimenti scaduti, ha deresponsabilizzato i dipendenti pubblici e ha coperto per legge comportamenti che avrebbero potuto generare responsabilita’. La Corte segnala anche un effetto paradossale: rinviare l’adeguamento rompe la corrispondenza tra uso dell’infrastruttura e pedaggio pagato, perche’ chi usa l’autostrada oggi resta immune dagli aumenti che ricadranno sugli utenti futuri. Infine, senza certezza sulle risorse il concessionario non puo’ programmare manutenzione e investimenti, con conseguenze sull’efficienza e sulla sicurezza dell’infrastruttura.
Cosa cambia in pratica. Le norme annullate non possono piu’ essere usate per giustificare il mancato adeguamento delle tariffe. Il procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario e quello di adeguamento tariffario devono essere conclusi, applicando i criteri fissati dall’Autorita’ di regolazione dei trasporti e con un comportamento delle parti ispirato alla buona fede. Il giudizio davanti al Consiglio di Stato prosegue senza quel fondamento normativo. Per chi viaggia in autostrada la pronuncia non dispone alcun aumento: stabilisce che i procedimenti sulle tariffe devono chiudersi nei tempi previsti e non possono essere rinviati per legge senza una ragione di interesse pubblico.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/147
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.