Compenso del consulente di parte con gratuito patrocinio (Corte cost. n. 179/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il testo unico sulle spese di giustizia, nella parte in cui non esclude il taglio della meta’ del compenso del consulente tecnico di parte quando si applicano tariffe non aggiornate come prevede l’articolo 54 dello stesso testo unico. In quel caso, quindi, la riduzione non opera.
La norma in discussione. Quando una parte di una causa civile e’ ammessa al patrocinio a spese dello Stato, cioe’ quando lo Stato paga le spese legali di chi non ha redditi sufficienti, l’articolo 130 riduce della meta’ le somme spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. L’ausiliario del magistrato e’ il tecnico nominato dal giudice. Il consulente tecnico di parte e’ invece il tecnico scelto dalla parte per assisterla.
Il caso concreto. Davanti al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, era in corso un reclamo contro un provvedimento cautelare. La parte reclamante, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto la liquidazione del compenso per un ingegnere nominato come proprio consulente. L’attivita’ svolta consisteva nell’estrazione di dati da un sistema informatico. Nessuna tabella del testo unico prevedeva un compenso specifico per quel tipo di lavoro. Il compenso andava percio’ calcolato a vacazioni, cioe’ a scaglioni di tempo, secondo il decreto del Ministro della giustizia del 30 maggio 2002. Su quell’importo il giudice doveva poi applicare il dimezzamento previsto dall’articolo 130. Il consulente ha impugnato la liquidazione.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha osservato che le tariffe del decreto del 2002 non sono mai state aggiornate, benche’ l’articolo 54 del testo unico imponga un adeguamento ogni tre anni in base alla variazione ISTAT del costo della vita. Il dimezzamento colpiva dunque una base gia’ insufficiente. Il giudice ha richiamato la sentenza n. 166 del 2022, con cui la Corte aveva gia’ escluso la riduzione per l’ausiliario del magistrato, e le sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017, relative alla norma analoga del processo penale. Da qui i dubbi sugli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ritenuto le questioni fondate. Il testo unico mette sullo stesso piano ausiliario del magistrato e consulente di parte quanto alla liquidazione dei compensi. Il sistema cerca un equilibrio tra la natura pubblica della funzione e l’esigenza di non svilire il lavoro del professionista. L’adeguamento triennale dell’articolo 54 e’ una clausola di salvaguardia: serve a mantenere i compensi in rapporto con il costo della vita. Il suo mancato rispetto ha rotto il legame tra compenso e valori di mercato e ha reso irragionevole la riduzione, in contrasto con l’articolo 3.
Le altre violazioni. La Corte ha ravvisato anche una disparita’ di trattamento. Dopo la sentenza n. 166 del 2022 l’ausiliario del magistrato non subisce piu’ il taglio, mentre il consulente di parte lo subiva, pur essendo i compensi determinati con le stesse tabelle. Ha inoltre riconosciuto una lesione del diritto di difesa tutelato dall’articolo 24: compensi troppo bassi allontanano i professionisti piu’ preparati. La Corte ha sottolineato che l’ausiliario del magistrato ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio nel processo civile, mentre il consulente di parte non ha alcun obbligo di accettare l’incarico.
Cosa cambia in pratica. Chi e’ ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una causa civile puo’ nominare un proprio consulente tecnico sapendo che, se il compenso va calcolato con tariffe non aggiornate, il giudice non applica piu’ la riduzione della meta’. Il consulente riceve l’importo intero risultante da quelle tabelle. La Corte non ha invece dichiarato illegittima in se’ la riduzione: resta ammissibile quando le tariffe applicate sono state adeguate secondo l’articolo 54. La decisione non riguarda il compenso del difensore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/179