Difetto di legittimazione del socio a impugnare l’avviso notificato al custode giudiziario (Cass. civ. n. 30202/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sequestro preventivo delle quote sociali e di nomina del custode giudiziario quale amministratore unico della società, l’ex amministratore e socio unico non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società in persona del custode-amministratore. Il socio non ha legittimazione ad agire verso i terzi per conto della società, né l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. può essere esercitata in sede di impugnazione tributaria in assenza di inerzia del rappresentante legale. Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica anche in caso di cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., quando la causa non poteva essere proposta.
Il Fatto
In seguito a indagine penale, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo delle quote sociali di una S.r.l. e nominava un custode giudiziario, il quale veniva successivamente nominato dall’assemblea della società amministratore unico. L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento alla società in persona del custode-amministratore. L’ex amministratore e socio unico, che aveva presentato osservazioni al p.v.c., impugnava l’avviso “in proprio e per conto della società”, nonché quale amministratore all’epoca dei fatti e creditore in surroga. Nel frattempo la società veniva dichiarata fallita. La Commissione tributaria provinciale annullava l’avviso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, riteneva fondato l’appello dell’Agenzia e confermava le riprese erariali.
L’ex amministratore proponeva ricorso per cassazione; l’Agenzia proponeva ricorso incidentale, contestando la legittimazione del ricorrente a proporre il ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato inammissibile il ricorso principale, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c. perché la causa non poteva essere proposta. Ha escluso che il ricorrente, all’epoca dei fatti, fosse amministratore della società, essendo stato il custode giudiziario nominato amministratore unico in data 20 gennaio 2012, ben prima della notifica dell’avviso di accertamento (20 luglio 2012). Pertanto, l’ex amministratore non aveva più la legittimazione a rappresentare la società.
Quanto alla legittimazione in proprio quale socio unico, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’interesse del socio è tutelabile esclusivamente con strumenti interni e non implica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire nei confronti dei terzi. Il socio non può impugnare l’avviso di accertamento notificato alla società per l’inerzia dell’amministratore, essendo tale legittimazione riservata alla società stessa.
La Corte ha escluso anche l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., rilevando che il ricorrente non poteva agire in surroga del custode-amministratore per impugnare l’avviso, poiché la surroga presuppone l’esercizio di un’azione verso terzi, non un’attività processuale di impugnazione di un atto amministrativo, e perché mancava la prova dell’inerzia del rappresentante legale. Ha inoltre distinto il caso di specie dalla fattispecie regolata dalle Sezioni Unite (Cass. n. 11287/2023) sull’impugnazione del fallito in caso di inerzia del curatore, osservando che, nel caso concreto, il fallimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso introduttivo.
La Corte ha infine enunciato un principio di diritto sul raddoppio del contributo unificato, affermando che esso si applica anche in caso di cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., quando la causa non poteva essere proposta, perché l’intero giudizio si è rivelato superfluo.
Implicazioni Pratiche
- Legittimazione a impugnare in presenza di custode giudiziario: L’avvocato che assista un socio o un ex amministratore di una società sottoposta a sequestro delle quote non può proporre impugnazione avverso un avviso di accertamento notificato al custode giudiziario che sia stato nominato amministratore; la legittimazione spetta esclusivamente a quest’ultimo, a meno che non si configuri un’ipotesi di inerzia qualificata.
- Inammissibilità dell’azione surrogatoria in sede tributaria: L’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non può essere esercitata dal socio per impugnare un avviso di accertamento in luogo del rappresentante legale della società, salvo che sia allegata e provata l’inerzia del legale rappresentante, condizione non sussistente nella fattispecie.
- Rischio del raddoppio del contributo unificato in caso di cassazione senza rinvio: La proposizione di un ricorso per cassazione che si risolve in una cassazione senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. per difetto assoluto di legittimazione, che rende la causa non proponibile ab origine, espone il ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, oltre alla condanna alle spese dei tre gradi di giudizio.
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