Auto vandalizzata: il preventivo della carrozzeria non basta, va provato che il danno è da atto vandalico e non da urto (Arbitro Assicurativo 364/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 364 del 18 maggio 2026 (riunione del 21 aprile 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

Nella garanzia accessoria per atti vandalici (danni dolosi di terzi) è coperto solo il danno effettivamente riconducibile all’atto doloso, non quello da urto o collisione, indennizzabile unicamente con la distinta garanzia “danni accidentali/Kasko”, ove sottoscritta. Grava sull’assicurato che chiede l’indennizzo l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’esistenza e la causa del danno lamentato: un semplice preventivo di riparazione non è sufficiente a fronte di perizie che distinguono i danni coperti da quelli non coperti.

Il fatto

Il veicolo del ricorrente, parcheggiato in strada e assicurato R.C. Auto con la garanzia accessoria per danni da atti vandalici (“Eventi socio politici”), veniva danneggiato da ignoti (18 gennaio 2024). Il ricorrente presentava un preventivo di riparazione di 1.444,11 euro, ma l’impresa liquidava 500 euro; adiva quindi l’Arbitro Assicurativo per ottenere la differenza di 944,11 euro.

L’impresa deduceva che, sulla base di una doppia perizia (del proprio perito e di un perito esterno, con risultati sovrapponibili — 368,22 e 395,24 euro al lordo della franchigia di 250 euro), solo una parte dei danni, i graffi al centro del paraurti posteriore, era riconducibile ad atto vandalico, mentre gli altri danni laterali, compreso il fanalino posteriore destro, erano da urto contro ostacolo fisso, coperti solo dalla garanzia “danni accidentali/Kasko” non sottoscritta dall’assicurato. Aggiungeva di aver comunque liquidato 500 euro “per opportunità commerciale”, a fronte di 145,24 euro dovuti al netto della franchigia.

La motivazione

Il Collegio non accoglie il ricorso. La controversia verte sull’accertamento della causa del danno, per stabilire se sia riconducibile ad atto doloso di terzi (coperto) o a urto (non coperto, in mancanza della garanzia Kasko). Ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; per il sinistro R.C. Auto è onere del danneggiato dimostrare l’esistenza del fatto storico e i danni conseguenti (App. Bari 244/2025).

Il ricorrente ha prodotto solo un preventivo di carrozzeria; l’impresa ha invece prodotto due perizie sovrapponibili e documentazione fotografica, da cui emerge che parte dei danni è da urto e non da atto vandalico. Il ricorrente non ha quindi assolto l’onere probatorio, mentre l’impresa ha addotto elementi idonei a ritenere che almeno una parte dei danni non sia coperta dalla polizza — avendo peraltro già liquidato più del dovuto. Il ricorso è pertanto respinto.

Implicazioni pratiche

La decisione è rilevante per il contenzioso sulle garanzie accessorie R.C. Auto. Sul perimetro delle coperture: la garanzia per atti vandalici copre i soli danni dolosi di terzi; i danni da urto o collisione richiedono la distinta garanzia “danni accidentali/Kasko”. A fronte di un danno composito, l’impresa può legittimamente indennizzare solo la parte riconducibile all’evento coperto, ed è quindi essenziale, in fase di stipula, verificare quali garanzie accessorie si stanno effettivamente sottoscrivendo.

Sul piano probatorio, chiedere l’indennizzo integrale non basta: l’assicurato deve provare che il danno rientra nella garanzia attivata. Un preventivo di carrozzeria, che quantifica ma non qualifica la causa dei danni, è insufficiente di fronte a perizie che distinguono i danni coperti da quelli non coperti. Il consiglio operativo è di documentare adeguatamente l’evento — denuncia, fotografie, eventuale perizia di parte che attribuisca i danni all’atto vandalico — per non vedere respinta la richiesta per difetto di prova.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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