“Kasko Speciale” nel noleggio a lungo termine: è garanzia convenzionale, non assicurazione — l’Arbitro è incompetente (Arbitro Assicurativo 447/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 447 del 9 giugno 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Claudio Colombo.

Il principio

L’Arbitro Assicurativo conosce solo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione (art. 3, comma 1, del d.m. n. 215/2024), promosse da chi ha con un’impresa o un intermediario un rapporto avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi. La garanzia “Kasko Speciale” inclusa in un contratto di locazione a lungo termine di veicolo, quando risulti prestata direttamente dalla società di noleggio nell’ambito della propria attività principale — e non come contratto assicurativo da essa intermediato in qualità di agente — dà luogo a una garanzia convenzionale, non a un rapporto assicurativo. La relativa controversia esula dalla competenza per materia dell’Arbitro. Le controdeduzioni depositate oltre il termine perentorio (art. 10, comma 1, del Decreto) non entrano nel fascicolo.

Il fatto

La società ricorrente aveva sottoscritto (10 giugno 2024) un contratto di locazione a lungo termine senza conducente di un veicolo commerciale, comprensivo di una garanzia “Kasko Speciale”. Il 23 luglio 2025 il veicolo riportava danni al portellone laterale per il disancoraggio del carico — a suo dire regolarmente fissato. La società locatrice negava la copertura, ritenendo il sinistro riconducibile a uso improprio del mezzo e non a danni accidentali da circolazione. La ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla copertura e il rimborso della quota pagata in aggiunta rispetto alla penale (fattura di 2.542,32 euro), agendo espressamente solo nei confronti dell’intermediario convenuto.

La convenuta — società di noleggio, iscritta anche come agente assicurativo nella sezione A del RUI — depositava controdeduzioni tardive. La ricorrente precisava di non possedere le condizioni generali delle garanzie incluse nel contratto (R.C. Auto, incendio e furto, Kasko Speciale, traino).

La motivazione

Il Collegio rileva anzitutto che le controdeduzioni dell’intermediario, depositate oltre il termine perentorio dell’art. 10, comma 1, del Decreto, non possono entrare a far parte del fascicolo. Nel merito, la controversia riguarda un contratto di locazione a lungo termine di un veicolo commerciale; la convenuta è società operativa nel noleggio, iscritta anche come agente assicurativo, ed è in relazione a tale iscrizione che la ricorrente ha potuto adire l’Arbitro. Dagli atti emerge una previsione contrattuale (art. 14, “Danni al Veicolo”) sulla cui base la convenuta aveva negato la copertura, mentre non vi è alcuna evidenza del contenuto della garanzia “Kasko Speciale”.

Così come prospettata dalla ricorrente, la controversia non verte su un contratto assicurativo intermediato dalla convenuta come agente, ma su una garanzia convenzionale prestata direttamente da essa nell’ambito della propria attività principale di locazione a lungo termine di veicoli. Poiché i ricorsi all’Arbitro possono essere presentati solo da chi ha con un’impresa o un intermediario un rapporto avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi (art. 1, comma 1, e art. 8, comma 2, del Decreto) e l’art. 3, comma 1, rimette all’Arbitro le sole controversie derivanti da un contratto di assicurazione, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile ratione materiae.

Implicazioni pratiche

La decisione, in linea con l’orientamento sui confini di competenza dell’Arbitro, distingue tra ciò che è assicurazione e ciò che è garanzia convenzionale accessoria a un altro contratto. Le coperture “Kasko” o simili incluse nei contratti di noleggio a lungo termine, se prestate direttamente dalla società di locazione come parte del proprio servizio, non sono contratti assicurativi: le relative liti non appartengono all’Arbitro Assicurativo, anche quando la società è pure iscritta come intermediario.

Per l’assistenza al cliente conta la qualificazione sostanziale del rapporto: occorre verificare se la garanzia sia un vero prodotto assicurativo (con relative condizioni di polizza e impresa emittente) oppure una clausola del contratto di noleggio che limita la responsabilità del conduttore per i danni al veicolo. Nel secondo caso il rimedio va cercato sul terreno del contratto di locazione, non presso l’Arbitro. Utile anche procurarsi fin da subito le condizioni generali delle coperture incluse nel contratto, la cui assenza — come qui — impedisce persino di valutare la natura della garanzia invocata. E un promemoria processuale: i termini per le controdeduzioni sono perentori, e un deposito tardivo resta fuori dal fascicolo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *