Infortunio e reticenza: l’offerta dell’impresa fa cessare la lite sul recesso, ma senza prova del danno l’indennizzo non spetta (Arbitro Assicurativo 456/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 456 del 15 giugno 2026 (riunione del 7 maggio 2026) — Presidente Concetta Brescia Morra, Relatore Bartolomeo Francesco Grippo.

Il principio

La domanda formulata entro il limite di 25.000 euro, pur con riserva di agire in altra sede per il maggiore importo, è ammissibile e non amplia surrettiziamente la cognizione dell’Arbitro (art. 3, comma 4, del d.m. n. 215/2024). La domanda di risarcimento da mala gestio è ammissibile se vi è sostanziale simmetria con il reclamo, in cui il cliente abbia già lamentato la scorretta gestione. Nel merito: se l’impresa, dopo aver eccepito la reticenza e il recesso, formula un’offerta indennitaria e invita l’assicurato a visita medico-legale, riconosce implicitamente il diritto (art. 1444, comma 2, cod. civ.), con cessazione della materia del contendere sul recesso. Ma l’indennizzo e il risarcimento del danno spettano solo se l’assicurato ne prova esistenza e consistenza (art. 2697 cod. civ.); il danno non è punitivo, e senza prova dell’esistenza del pregiudizio non opera neppure la liquidazione equitativa (art. 1226 cod. civ.).

Il fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza infortuni (stipulata il 4 settembre 2024), subiva il 29 marzo 2025 una lesione della cuffia dei rotatori. Denunciato il sinistro, l’impresa opponeva il recesso/annullamento della polizza per reticenza (dichiarazione di buona salute nonostante un’invalidità preesistente), salvo poi liquidare 400 euro (invalidità permanente al 5%, massimale 20.000 euro, con franchigia). Il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del recesso — sostenendo che l’impresa conoscesse già l’invalidità, comunicata via PEC prima della stipula — l’operatività della polizza e la condanna al pagamento di 25.000 euro a titolo di indennizzo e danni, lamentando anche la mala gestio.

L’impresa eccepiva l’inammissibilità per superamento del limite di valore (domanda “anche quale acconto, con riserva di agire in altra sede”) e per necessità di accertamenti medico-legali, e l’inammissibilità della domanda di mala gestio non contenuta nel reclamo; nel merito, l’infondatezza per difetto di prova del danno e la congruità dell’offerta.

La motivazione

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sulla competenza per valore: la domanda formulata entro i 25.000 euro, pur con riserva di agire in altra sede, non amplia la cognizione dell’Arbitro ed è ammissibile (art. 3, comma 4, del Decreto). Sulla mala gestio: il ricorso deve avere il medesimo oggetto del reclamo (art. 8, comma 3), da intendere come “sostanziale simmetria”; poiché il ricorrente aveva già lamentato nei reclami la scorretta gestione chiedendone il risarcimento, la domanda non introduce un autonomo petitum ed è ammissibile.

Nel merito, sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del recesso per reticenza (che appare comunque fondata, essendo provato che l’impresa conosceva la circostanza contestata), il Collegio rileva una sostanziale cessazione della materia del contendere: l’impresa, formulando un’offerta risarcitoria e invitando a visita medico-legale, ha riconosciuto il diritto ex art. 1444, comma 2, cod. civ., facendo venire meno l’interesse a una pronuncia. Sulla domanda di indennizzo e risarcimento, il ricorso è però privo dei necessari elementi probatori: il ricorrente non ha prodotto documentazione utile a quantificare l’indennizzo (spese o relazioni mediche) né ha contestato specificamente l’offerta, ritenendola genericamente irrisoria. Il danno non ha natura punitiva (Cass. 1781/2012); grava sul ricorrente l’onere di provare esistenza e consistenza del pregiudizio (art. 2697 cod. civ.), e solo un danno provato ma di difficile quantificazione può essere liquidato equitativamente (art. 1226 cod. civ.). Non avendo provato né la consistenza dell’indennizzo né il danno da mala gestio, il ricorso non è accolto.

Implicazioni pratiche

La decisione è istruttiva su più piani. Sul rito, conferma due aperture a favore dell’assicurato: la domanda entro soglia con riserva di agire altrove per il di più è ammissibile, e la domanda di mala gestio è proponibile se “in simmetria” con quanto già lamentato nel reclamo. Sul recesso per reticenza, offre una leva concreta: quando l’impresa, dopo aver eccepito la reticenza, liquida e invita a visita, riconosce implicitamente il diritto (art. 1444 cod. civ.) e la contestazione del recesso perde di attualità.

Ma il cuore del monito è probatorio: vincere sul recesso non basta se non si prova il danno. L’assicurato deve documentare la consistenza dell’indennizzo — relazioni e spese mediche, grado di invalidità — e contestare l’offerta nel merito, non genericamente; e il danno da mala gestio va provato nella sua esistenza, perché il risarcimento non è una sanzione e la liquidazione equitativa presuppone comunque un pregiudizio dimostrato. Per l’assistenza all’assicurato la lezione è di non concentrare tutto sulla condotta dell’impresa: accanto alla denuncia della mala gestio serve un solido corredo probatorio sul quantum, pena il rigetto pur a fronte di un recesso illegittimo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *