Detenzione domiciliare: il diniego delle uscite richiede motivazione effettiva (Cass. pen. n. 11348/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza modifica o nega la modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare, incidendo sulla libertà personale, è ricorribile per cassazione e deve essere sorretto da una motivazione effettiva e non apparente. Quando il provvedimento che dispone la detenzione domiciliare non disciplina le modalità attraverso le quali il condannato possa procurarsi generi alimentari e sanitari di prima necessità, il diniego dell’autorizzazione ad assentarsi non può fondarsi sul mero richiamo a modalità alternative di approvvigionamento non concretamente verificate. L’autorizzazione ad allontanarsi per indispensabili esigenze di vita resta eccezionale e richiede una rigorosa verifica dell’impossibilità di provvedervi diversamente. Il giudice deve tuttavia accertare in concreto quali soluzioni siano effettivamente praticabili e compatibili con le esigenze specialpreventive e di controllo.
Il Fatto
Un condannato ammesso alla detenzione domiciliare aveva chiesto di essere autorizzato ad assentarsi dal luogo di esecuzione della misura in determinati giorni e fasce orarie per acquistare generi alimentari, formulando anche una richiesta di autorizzazione periodica per due giorni alla settimana. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza ritenendola sostanzialmente generica e affermando che l’uscita dal domicilio costituisce una deroga eccezionale alla restrizione ordinariamente connessa alla misura.
Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva che il condannato viveva solo e che era stato già autorizzato in precedenti occasioni a uscire per acquistare alimenti e farmaci. Contestava inoltre che fosse stata concretamente verificata la possibilità di ottenere tali beni mediante consegna a domicilio o attraverso altre persone e lamentava l’assenza di una effettiva motivazione sulle ragioni del diniego.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce anzitutto il regime delle prescrizioni della detenzione domiciliare. L’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen. consente al magistrato di sorveglianza di modificarle durante l’esecuzione della misura, mentre l’art. 69, comma 7, Ord. pen. richiede un decreto motivato. Poiché tale provvedimento incide sulla libertà personale, è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge, controllo che comprende anche la verifica dell’esistenza di una motivazione reale e non meramente apparente.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il provvedimento originario di ammissione alla detenzione domiciliare non disciplinava le modalità attraverso le quali il condannato avrebbe dovuto procurarsi i generi alimentari e sanitari indispensabili. Tale lacuna assume carattere decisivo, anche considerando che lo stesso ufficio di sorveglianza aveva in precedenza autorizzato specifiche uscite proprio per soddisfare le medesime esigenze.
Il magistrato di sorveglianza aveva richiamato l’assenza di prova dell’assoluta impossibilità di provvedere diversamente, il rischio di elusione delle prescrizioni, le esigenze specialpreventive e la necessità di assicurare controlli adeguati. Secondo la Cassazione, tuttavia, tali argomenti presuppongono senza dimostrarla l’esistenza di soluzioni alternative concretamente disponibili. Il semplice riferimento alla possibilità di consegne a domicilio non è sufficiente quando non ne sia stata verificata l’effettiva praticabilità nel luogo in cui il condannato vive.
Resta fermo che l’autorizzazione ad assentarsi per le indispensabili esigenze di vita costituisce un’eccezione e può essere concessa soltanto quando siano accertate situazioni obiettive che impediscano di soddisfare altrimenti tali necessità. Proprio per questo, però, il giudice deve verificare se esistano modalità alternative di approvvigionamento e, in mancanza, disciplinare le eventuali uscite in modo compatibile con le esigenze di controllo. Avendo il provvedimento omesso tale accertamento su un punto potenzialmente decisivo, la motivazione viene qualificata come meramente apparente. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al magistrato di sorveglianza per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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