Principi di diritto (Massima) In tema di giudizio abbreviato, le consulenze tecniche e i documenti prodotti dalla parte civile nell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 421, comma 3, cod. proc. pen., sono utilizzabili ai fini della decisione anche se il rito alternativo venga successivamente richiesto dall’imputato, purché siano stati regolarmente ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione. Il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie nel giudizio abbreviato, previsto dall’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., riguarda le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità del reato all’imputato, ma non i documenti già prodotti e legittimamente acquisiti in udienza preliminare. L’eventuale inutilizzabilità della consulenza di parte, dichiarata dal giudice di appello, costituisce un vizio che, unitamente a una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria sull’attendibilità della persona offesa, determina l’annullamento della sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari ha condannato l’imputato per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma 1, n. 1, cod. pen.), in danno di una ragazza tredicenne, allieva di un maneggio di equitazione. La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. La Corte d’appello ha dichiarato inutilizzabili le consulenze tecniche prodotte dalla parte civile (contenenti la copia forense dello smartphone della vittima e la messaggistica tra la minore e l’imputato) sul presupposto che si trattasse di “prove contrarie” ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., non ammissibili nel giudizio abbreviato condizionato.
Avverso la sentenza di appello, le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle consulenze; con il secondo motivo, il vizio di motivazione e il travisamento della prova sull’attendibilità della persona offesa; con il terzo motivo, la violazione dei diritti della vittima minorenne.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto fondata la censura sulla inutilizzabilità delle consulenze. Ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6777/2006, Paolone), secondo cui l’art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice del giudizio abbreviato utilizza le “prove assunte nell’udienza”, si riferisce anche ai documenti prodotti dalle parti nell’udienza preliminare ai sensi dell’art. 421, comma 3, cod. proc. pen., poiché il riconoscimento all’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato fino alla conclusione dell’udienza preliminare è inteso a permettere l’utilizzazione delle prove acquisite nel corso dell’udienza. Nel caso di specie, le consulenze erano state depositate dalla parte civile alla prima udienza, dopo la costituzione, e il giudice le aveva legittimamente ammesse prima dell’inizio della discussione, ai sensi dell’art. 421, comma 3, cod. proc. pen. La successiva scelta dell’imputato di richiedere il rito abbreviato condizionato non poteva produrre effetti retroattivi di invalidazione di atti processuali già compiuti. Il richiamo all’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. era inconferente, in quanto il deposito delle consulenze non era avvenuto dopo l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato come “prova contraria”, ma era stato effettuato per consentire anche alla difesa di valutare e decidere se definire il procedimento con il rito abbreviato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato, rilevando che la motivazione della sentenza di appello sull’attendibilità della persona offesa era manifestamente illogica e contraddittoria. I giudici di appello avevano espresso giudizi gratuiti sulla personalità della minore (“incline a mentire, a manipolare la realtà, a trasformare la finzione in realtà”), privi di fondamento in perizie psichiatriche o dati oggettivi, e avevano desunto l’inattendibilità della persona offesa da episodi (come la falsa notizia di una gravidanza) non connessi ai fatti oggetto di contestazione. La Corte ha altresì rilevato la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, affermava che la deposizione della parte lesa era “a tratti incomprensibile”, ma, dall’altro, riportava le dichiarazioni degli amici che confermavano le confidenze ricevute. La Corte ha inoltre sottolineato che la Corte d’appello aveva valorizzato la circostanza che la minore non avesse mostrato indignazione per la violenza subita, ma che il reato contestato era quello di atti sessuali con minorenne (consensuale), non di violenza sessuale, per cui la mancanza di una reazione di indignazione non era un elemento decisivo. La Corte ha quindi ritenuto che la motivazione fosse viziata da manifesta illogicità e contraddittorietà, e che l’erronea dichiarazione di inutilizzabilità delle consulenze, contenenti messaggi dell’imputato, avesse compromesso la possibilità di un corretto accertamento della responsabilità.
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