Inammissibile il piano di ristrutturazione per la società cancellata dal Registro (Cass. civ. Sez. I n. 19456 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all’art. 64-bis CCII presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile. Il principio espresso dall’art. 33, comma 4, CCII, che preclude l’accesso al concordato preventivo, al concordato minore e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, va applicato in via estensiva anche al PRO, con cui tali istituti condividono natura e funzione. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese determina l’estinzione della società ex art. 2495 c.c., con perdita di capacità e legittimazione, residuando in capo al liquidatore la sola facoltà di resistere alla domanda di liquidazione giudiziale e di proporre reclamo. In tema di procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, il deposito cartaceo del ricorso ex artt. 37 e 38 CCII non ne determina l’improcedibilità o l’inammissibilità, ove ricorrano particolari ragioni di urgenza e l’adozione dei provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 41, comma 3, CCII.

Il Fatto

In data 20.6.2024, il pubblico ministero presentava istanza urgente ex art. 38 CCII per l’apertura della liquidazione giudiziale di una società inattiva dal 2016 e cancellata dal registro delle imprese, esponendo l’esistenza di un’operazione distrattiva. Il presidente del tribunale autorizzava l’abbreviazione dei termini e la notificazione con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 41, comma 3, CCII. La società debitrice, costituitasi per il tramite del liquidatore, eccepiva l’improcedibilità del deposito cartaceo del ricorso e proponeva contestualmente domanda di omologazione di un PRO ex art. 64-bis CCII. Il tribunale dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione del PRO. La Corte d’appello rigettava il reclamo, confermando la decisione e la società ricorreva per cassazione con otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi tre motivi, relativi al deposito cartaceo dell’atto introduttivo, e li dichiara infondati. Premesso che l’art. 16-bis d.l. n. 179/2012 è stato abrogato dall’art. 11 d.lgs. n. 149/2022, con la conseguenza che dal 28 febbraio 2023 la regola generale è quella dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c., la Corte rileva che nel caso di specie opera la norma speciale di cui all’art. 41, comma 3, CCII. Tale disposizione, al ricorrere di particolari ragioni di urgenza, attribuisce al presidente del tribunale il potere di disporre che il ricorso sia portato a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. Le ragioni di urgenza ricorrevano nel caso di specie, stante la prossima scadenza del termine annuale di cui all’art. 33, comma 1, CCII, e il diritto di difesa era stato pienamente tutelato nella sostanza: il ricorso era stato digitalizzato e inserito nel fascicolo telematico, la parte aveva avuto accesso al fascicolo e aveva potuto dispiegare le proprie difese. La Corte formula il principio secondo cui il deposito cartaceo non determina improcedibilità o inammissibilità ove ricorrano le particolari ragioni di urgenza e l’adozione dei provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 41, comma 3, CCII.

Quanto ai motivi dal quarto all’ottavo, la Corte li esamina unitariamente e li ritiene infondati. Richiamato il consolidato principio per cui l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato preventivo, la Corte affronta la questione della mancata menzione del PRO nell’art. 33, comma 4, CCII. La tesi del ricorrente, basata su un approccio meramente letterale, è disattesa sulla base di argomenti sistematici. Tutte le procedure elencate nella norma risultano accomunate nella categoria degli strumenti di regolazione della crisi, come definiti dall’art. 2, lett. m-bis), CCII, e sono collocate nello stesso plesso normativo. Il PRO si colloca in posizione intermedia tra gli ADR e il CP, con cui condivide natura e funzione di risanamento. La peculiare interscambiabilità delle domande di accesso al PRO e al CP, sancita dall’art. 64-quater CCII, rende evidente che l’omesso richiamo del PRO nell’art. 33, comma 4, CCII è una semplice svista del legislatore, da colmare mediante interpretazione estensiva, in chiave sistematica. La Corte esclude altresì i prospettati dubbi di illegittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondata la questione relativa al combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese in assenza di difese degli intimati, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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