Accoglimento del ricorso conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’illecito per connessione a giochi online (Cass. civ. Sez. II n. 33911 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, che configura l’illecito amministrativo per l’installazione e la messa a disposizione del pubblico di dispositivi atti a consentire la connessione a piattaforme di gioco online, nonché dell’art. 1, comma 923, primo periodo, legge n. 208/2015 nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila, travolge sia la norma incriminatrice sia la norma sanzionatoria. Ne consegue l’illegittimità della decisione che abbia rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e annullamento dell’atto impositivo, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, per aver installato e messo a disposizione del pubblico, in un esercizio commerciale, sei dispositivi che consentivano la libera connessione ai siti di gioco online. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, annullando la sanzione ma confermando la confisca di uno dei dispositivi. La Corte d’appello, su impugnazione dell’Amministrazione, rigettava l’opposizione, ritenendo sufficiente ai fini dell’illecito la mera potenzialità e pericolosità degli apparecchi. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare i motivi di ricorso concernenti la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, rileva che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 07.05.2025. Tale pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, legge n. 208/2015 nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di euro ventimila.
La Corte osserva che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha travolto sia la norma che prevedeva l’illecito amministrativo per cui è causa, sia la norma che ne disciplinava la sanzione. Tale circostanza comporta l’accoglimento del ricorso, stante l’illegittimità della decisione impugnata che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione.
Pertanto, la sentenza impugnata viene cassata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, viene annullata l’ordinanza ingiunzione oggetto di causa. La Corte dispone infine la compensazione delle spese processuali, ravvisando gravi ed eccezionali ragioni legate alla obiettiva difficoltà interpretativa della norma, sfociata nell’intervento della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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