L’inammissibilità del ricorso del PM avverso il sequestro preventivo per vizi motivazionali non deducibili (Cass. pen. Sez. II n. 39992 del 2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. Tale nozione ricomprende gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonché i vizi della motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non sono, invece, deducibili i vizi di legittimità previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come la carenza motivazionale per omessa considerazione di elementi rilevanti o il travisamento della prova. Il motivo che censura tali profili è inammissibile.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Napoli aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto due motonavi della compagnia di navigazione di cui la ricorrente è legale rappresentante. Nel medesimo procedimento, un indagato era ritenuto gestore di fatto della compagnia e sottoposto a misura cautelare personale per i reati di estorsione e illecita concorrenza con violenza e minaccia, aggravati dal metodo mafioso. Il tribunale, pur ritenendo sussistente l’astratta configurabilità dei reati, aveva escluso il periculum in mora, non ravvisando attività illecite attuali volte a dissuadere gli imprenditori locali. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la mancata valutazione di elementi investigativi sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che, secondo l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze del riesame in materia di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge, e non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi richiamato il principio secondo cui in tale nozione rientrano sia gli errori di diritto sostanziale e processuale, sia quei vizi motivazionali talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice, come affermato dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008.
Nel caso di specie, il ricorso è stato valutato inammissibile perché il motivo era, in parte, generico e, in parte, non consentito. Con riferimento alla dedotta omessa considerazione di elementi decisivi, la doglianza non specificava se tali elementi fossero temporalmente successivi a quelli già valutati dal tribunale, non essendo sufficiente il mero ritrovamento in date recenti. Quanto alla censura di travisamento della prova testimoniale, essa è stata ritenuta pacificamente riconducibile al vizio di motivazione di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., non deducibile nella presente sede di legittimità.
Nota della Redazione
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