Le spese generali rientrano nella somma attribuita per il valore della causa (Cass. civ. n. 22007 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi per pagamento di somme, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice. In tale nozione rientrano le spese generali forfettarie, quali voci accessorie, consequenziali ed obbligatorie, dovute in misura predeterminata dalla legge anche in assenza di specifica allegazione, costituendo parte integrante del decisum. Non vi rientrano invece il contributo previdenziale (CPA) e l’IVA, che rappresentano mere partite di giro destinate a soggetti diversi dal difensore. Gli interessi e la rivalutazione maturati sulla somma capitale non assumono valore ai fini della determinazione della somma attribuita.

Il Fatto

L’avvocata, quale difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale accoglieva l’opposizione ma compensava le spese processuali, e all’esito di un primo ricorso per cassazione la causa veniva rinviata per la regolamentazione delle spese di lite. Nel giudizio di rinvio, il Presidente delegato rideterminava i compensi, liquidando le spese con riguardo al valore della causa pari a € 1.026,00, relativo al solo compenso, e applicando il corrispondente scaglione tariffario del d.m. n. 55/2014.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava la determinazione del valore della controversia, sostenendo che alla somma liquidata a titolo di compenso si dovessero aggiungere spese generali, CPA e IVA, con conseguente applicazione dello scaglione superiore, e deduceva altresì la nullità della pronuncia per omessa motivazione. I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione logica, sono stati accolti.

La Corte richiama l’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55/2014, secondo cui nei giudizi per pagamento di somme si ha riguardo “di norma” alla somma attribuita alla parte vincitrice. Ribadisce il principio secondo cui, nei gradi in cui sia in contestazione solo la misura dei diritti e degli onorari, al compenso ulteriormente attribuito si somma l’importo delle spese generali (Cass. Sez. L n. 4966 del 2005).

Tali spese, al contrario di interessi e rivalutazione, costituiscono voci accessorie, consequenziali ed obbligatorie, dovute in misura predeterminata dalla legge anche in assenza di allegazione e di istanza, e possono essere considerate parti integranti del decisum. La Corte ne esclude però l’estensione a CPA e IVA, che rappresentano mere partite di giro, essendo destinate a soggetti finali diversi dal difensore. La sentenza è quindi cassata con rinvio per la revisione delle spese alla luce dei principi enunciati, mentre il terzo motivo, relativo alla motivazione sull’aumento del compenso ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014, è stato dichiarato assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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