Contributo di sbarco e giurisdizione tributaria (Cass. Sez. Un. n. 21024 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo di sbarco, le compagnie di navigazione, incaricate della riscossione del tributo unitamente al prezzo del biglietto, non rivestono la qualifica di agente contabile. L’espressa attribuzione del ruolo di responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, configura un rapporto di natura esclusivamente tributaria tra l’intermediario e l’ente impositore. Ne discende che sussiste la giurisdizione del giudice tributario e il consequenziale difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con la conseguente inesistenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti, sul presupposto che il Comune di Procida avesse istituito l’imposta di sbarco, poi trasformata in contributo di sbarco ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23/2011, e che la riscossione fosse affidata alle compagnie di navigazione, rilevava che queste non avevano presentato i conti giudiziali per le annualità tra il 2014 e il 2023. La Procura richiedeva quindi l’accertamento di una gestione pubblica implicante l’obbligo di resa del conto. Il giudice contabile, riconosciuta la natura di agente contabile delle compagnie, accoglieva il ricorso. La società ricorrente, contestando tale qualifica, proponeva opposizione, rigettata dalla Sezione giurisdizionale campana.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla denuncia del difetto di giurisdizione del giudice contabile e sulla violazione di legge per l’inconfigurabilità della qualifica di agente contabile in capo ai vettori. La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, ritenendo la notifica alla Procura Generale presso la Corte dei conti idonea, in quanto ufficio deputato ordinariamente a costituirsi dinanzi alla Cassazione, e comunque sanata dalla costituzione in giudizio.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ricostruito la disciplina del contributo di sbarco, qualificandolo come tributo di natura integrativa, alternativo all’imposta di soggiorno. La Corte ha richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 1527/2026, la quale ha stabilito che la qualifica di responsabile d’imposta attribuita al gestore di struttura ricettiva, con diritto di rivalsa, esclude la natura di agente contabile e radica la giurisdizione tributaria.
Tali conclusioni sono state estese alle compagnie di navigazione, in quanto la disciplina del comma 3-bis del d.lgs. n. 23/2011 è sostanzialmente sovrapponibile a quella del comma 1-ter. La Corte ha precisato che il vettore non gestisce denaro pubblico come un agente contabile, ma denaro privato di cui risponde in proprio verso l’erario, anche in caso di inadempimento del soggetto passivo, salvo rivalsa. La finalità pubblica del denaro non è sufficiente a qualificarlo come agente contabile, poiché il rapporto tra amministrazione e intermediario è di natura esclusivamente tributaria. Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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