Costituzione posizione assicurativa esclude interessi su ricongiunzione (Cass. civ. Sez. L n. 20656 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver acquisito il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e che abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro privato può valorizzare la contribuzione già versata beneficiando dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa di cui all’art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, che prevede il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi. Tale istituto ha natura speciale rispetto alla ricongiunzione di cui alla legge n. 29/1979 e ad esso non è applicabile il regime degli interessi composti al tasso del 4,50% previsto dall’art. 5 della stessa legge. L’ipotesi di esclusione di cui all’art. 126, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973 ricorre solo in caso di assunzione in un nuovo rapporto di pubblico impiego, non già in caso di transito volontario al settore privato.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente del Ministero della Difesa dal gennaio 1984 al febbraio 2001 e poi transitato, dal 2001, alle dipendenze di una compagnia aerea privata, aveva chiesto all’INPS la rideterminazione dell’onere di ricongiunzione dei contributi versati all’INPDAP e trasferiti al Fondo Volo, lamentando l’omessa detrazione degli interessi composti al 4,5% previsti dall’art. 2, comma 2, legge n. 29/1979. La Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’appello dell’INPS, aveva respinto la domanda, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra ricongiunzione e costituzione della posizione assicurativa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha in primo luogo delimitato il perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva giurisprudenza. Ha quindi escluso che la censura del ricorrente potesse trovare ingresso nel paradigma normativo, posto che l’argomento relativo al passaggio della provvista contributiva dall’AGO al Fondo Volo era stato effettivamente esaminato dalla Corte territoriale, la quale ne aveva anzi tratto argomento a sostegno della tesi dell’INPS, ritenendo che non si vertesse in un caso di ricongiunzione ma di utilizzo della contribuzione versata per costituire una nuova posizione assicurativa.
Nel merito, la Corte ha ribadito la natura speciale della costituzione di posizione assicurativa rispetto alla ricongiunzione, confermando l’orientamento consolidato (tra le altre, Cass. n. 20522/2019, n. 14381/2020, n. 17611/2020, n. 29820/2022, n. 23310/2025). Tale istituto, disciplinato dagli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, opera automaticamente quando il dipendente pubblico cessi dal servizio senza maturare il diritto a pensione e instauri un successivo rapporto di lavoro privato, consentendo il trasferimento della contribuzione senza maggiorazione di interessi.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della causa di esclusione di cui all’art. 126, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, chiarendo che l’«assunzione di un altro servizio» ivi prevista si riferisce esclusivamente alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, non già all’instaurazione di un rapporto di lavoro privatistico, come quello concretamente instaurato dal ricorrente.
Da ultimo, la Corte ha risolto l’antinomia tra l’art. 5 della legge n. 29/1979 e l’art. 125 del d.P.R. n. 1092/1973, affermando che la contribuzione maturata nel rapporto di impiego statale resta soggetta al regime speciale degli artt. 124 e 125, improduttivo di interessi. Il motivo di ricorso è stato pertanto rigettato con conferma integrale della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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