Edifici di culto E/7 iscrivibili in catasto senza rendita (Cass. civ. Sez. V n. 14020 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento. Gli edifici di culto non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita, elencati dall’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28. La dichiarazione di nuova costruzione ovvero la dichiarazione di variazione deve contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita, che non può essere pari a zero, ed è soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701. La rendita catastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sicché la sua attribuzione non incide sull’esenzione fiscale legata alla destinazione dell’immobile al culto.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione religiosa un avviso di accertamento recante la rettifica della rendita catastale di un’unità immobiliare destinata all’esercizio del culto, classificata in categoria E/7. L’ufficio confermava la categoria ma attribuiva una rendita di € 12.090,45, in luogo della rendita proposta di € 0,00 dalla contribuente all’esito della procedura DOCFA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente per carenze motivazionali dell’avviso e la Commissione tributaria regionale, nel rigettare l’appello dell’ufficio, riteneva che, trattandosi di immobile destinato al culto, nessuna rendita dovesse essere calcolata. L’ufficio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, con cui l’ufficio deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è rigettato: la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, mentre nel caso di specie la CTR ha comunque argomentato, sia pure con considerazioni errate in diritto, soddisfacendo il cosiddetto “minimum costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Il primo motivo è invece fondato. La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, nell’ambito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi e la differenza tra rendita proposta e attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. Nel caso di specie, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi ma soltanto rivalutati dall’amministrazione, con stima diretta tipica degli immobili dei gruppi D ed E, sicché l’atto risulta adeguatamente motivato.

Il secondo motivo è ugualmente accolto. La Corte dà continuità all’indirizzo inaugurato da Cass. n. 20537 del 2016 e confermato da Cass. n. 29823 del 2024: gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentati dalla dichiarazione in catasto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del r.d.l. n. 652/1939, ma, nel caso di inserimento o aggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione di una rendita, sia pure a soli fini statistico-inventariali. La Corte distingue tra reddito e rendita: l’esenzione di cui all’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 917/1986 riguarda il presupposto delle imposte dirette e non ha attinenza con la rendita catastale, la quale non costituisce né un tributo né un presupposto impositivo.

La Corte esclude rilevanza alle argomentazioni contrarie della contribuente, basate sulla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012 e sulle istruzioni del 1941: la disciplina della categoria E/7 di cui al d.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994 opera su un piano differente da quello delle mere istruzioni tecnico-estimative, attenendo all’an della valorizzazione fiscale del bene. Infondate sono altresì le censure relative alla Convenzione EDU e alla discriminazione tra culti, vertendosi in materia fiscale, del tutto avulsa dalla religione professata dall’ente interessato.

Accolti il primo e il secondo motivo e rigettato il terzo, la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *