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Occupazione demanio marittimo: reato permanente e insindacabilità della prova scientifica (Cass. pen. n. 31897 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di occupazione abusiva di spazio del demanio marittimo ha natura di reato permanente, la cui permanenza cessa solo con la sentenza di primo grado che ne accerta la consumazione. In tema di prova scientifica, il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova, potendo solo verificare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito e la congruenza della motivazione. La mancata effettuazione di un accertamento peritale non rientra nel concetto di prova decisiva, essendo la perizia un mezzo di prova “neutro”, rimesso alla discrezionalità del giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 1161 del Codice della navigazione, per aver arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo di circa 159 mq, mediante il posizionamento di una recinzione e l’accorpamento dell’area alla limitrofa zona in uso allo stabilimento balneare gestito dall’imputato. Il reato è stato accertato nel 2016, con condotta perdurante. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo sette motivi, tra cui la contestazione della prova tecnica, la mancanza dell’elemento soggettivo, la prescrizione del reato e il diniego dei benefici di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato. Quanto ai primi tre motivi, aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità, la Cassazione li qualifica come fattuali e rivalutativi, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto degli scrupolosi accertamenti effettuati dall’Agenzia del Demanio mediante strumentazione GPS e idoneo software, con sistemi di rilevamento precisi al centimetro.

I giudici di legittimità ribadiscono che, in tema di prova scientifica, essi non devono stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica. Chi intende contestare il risultato di un metodo scientifico ha l’onere di invalidarlo specificamente, dimostrandone l’insufficienza a fondare il ragionamento probatorio, e non già di sostituirlo con altra metodologia reputata più autorevole (cfr. Sez. 1, n. 58465 del 2018; Sez. 3, n. 15891 del 2016).

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte rileva che lo stesso imputato aveva confessato di aver disposto dell’area limitrofa a quella oggetto di concessione, senza mai confrontarsi con l’Agenzia del Demanio per verificare la liceità dei propri comportamenti. Il quarto motivo sulla prescrizione è manifestamente infondato perché il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo è pacificamente permanente e l’interruzione della permanenza si è avuta solo con la sentenza di primo grado del 2024 (cfr. Sez. 3, n. 13576 del 2025).

Il quinto e il sesto motivo, relativi al diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, sono inconsistenti, non confrontandosi con la puntuale motivazione basata sulla lunghissima durata dell’occupazione e sulla pervicacia del ricorrente nell’evitare un confronto con l’Amministrazione. Il settimo motivo sulla necessità di nomina di un perito è infine definito “stravagante”, essendo la perizia un mezzo di ausilio tecnico del giudice e non un mezzo sostitutivo della decisione, sottratto alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. 4, n. 9455 del 2025).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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