Inammissibile il ricorso che sollecita il riesame del valore di mercato delle aree espropriate (Cass. civ. Sez. I n. 23143 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito. Il giudice di legittimità non può riesaminare il giudizio di fatto sulla determinazione dell’indennità di espropriazione quando la corte territoriale abbia recepito le risultanze della consulenza tecnica con motivazione adeguata, indicando le fonti del proprio convincimento. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, il quale abbia tenuto conto e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo motivazionale senza dover confutare espressamente le contrarie allegazioni. La maggiorazione del 10% dell’indennità ex art. 37, secondo comma, d.P.R. n. 327/2001 va riconosciuta d’ufficio allorché emerga dagli atti la presenza dei presupposti normativi. Il controricorso meramente adesivo alle richieste del ricorrente principale, senza autonoma domanda di annullamento, è processualmente valido ma subisce la sorte dell’impugnazione principale.
Il Fatto
Tre società stipulavano con il Comune una convenzione urbanistica per l’attuazione di un Programma di Recupero Urbano, accollandosi gli oneri della procedura espropriativa. Emessi i decreti di espropriazione nel 2014, le società, in quanto obbligate al pagamento dei maggiori oneri, proponevano ricorso alla Corte d’appello per la determinazione dell’indennità. La Corte, in sede di rinvio dopo la cassazione della prima ordinanza, determinava le indennità sulla base di una nuova c.t.u. Avverso tale ordinanza le società proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 32 e 37 d.P.R. n. 327/2001.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, ritenendo che le censure delle società si risolvessero in una sollecitazione al riesame del giudizio di fatto. Il dictum rescissorio della Corte d’appello era stato ritenuto rispondente alle indicazioni del giudice di legittimità, avendo la corte territoriale recepito le risultanze della c.t.u. e motivato sulle ragioni della valutazione.
La Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri alla rivalutazione dei fatti storici. Ha inoltre precisato che il giudice di merito, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che abbia replicato ai rilievi di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento.
Quanto alla maggiorazione del 10%, la Corte ha affermato che essa va riconosciuta in via automatica dal giudice, anche ove comporti il superamento del tetto del valore di mercato, quando emerga dagli atti la presenza dei presupposti. Ha tuttavia rilevato che il profilo di censura era formulato in astratto, senza specifico aggancio alla vicenda concreta, e che il richiamo al precedente non era attinente al caso in cui l’azione era stata proposta dalle imprese beneficiarie dell’esproprio.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la declaratoria di inammissibilità del controricorso adesivo del Comune, che si era limitato ad aderire alle richieste delle ricorrenti senza formulare autonoma domanda. La Corte ha quindi condannato le società e il Comune alla refusione delle spese in favore dei controricorrenti, escludendo la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 e la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. per assenza di mala fede o colpa grave.
Nota della Redazione
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