La tabella del d.P.R. n. 254/2006 non è vincolante nel giudizio civile (Cass. civ. n. 6388 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce jus receptum che la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., avendo funzione sussidiaria, opera solo quando le risultanze probatorie non consentano di accertare la concreta misura delle condotte causative. La tabella di ripartizione della responsabilità allegata al d.P.R. n. 254/2006 costituisce un mero parametro per uniformare le liquidazioni stragiudiziali, privo di valore vincolante nel giudizio civile e di efficacia di presunzione legale, restando la ricostruzione della dinamica del sinistro affidata esclusivamente al giudice di merito. Il conducente che effettui una manovra di retromarcia ha un aggravato onere di diligenza, dovendo assicurarsi preventivamente della sicurezza dell’area retrostante rispetto a entrambi i sensi di marcia.
Il Fatto
Il 15 marzo 2019 si verificava un incidente stradale all’interno dell’area parcheggi antistante il Tribunale di Lamezia Terme tra la Fiat Punto, condotta dal ricorrente, e la Fiat Tipo, condotta dall’altro conducente, che procedeva contromano. Il conducente della Fiat Punto conveniva dinanzi al Giudice di Pace l’assicurazione del mezzo antagonista per ottenere il risarcimento dei danni, deducendo la responsabilità esclusiva dell’altro conducente.
Il Giudice di Pace riconosceva un concorso di colpa paritario, confermato dal Tribunale di Lamezia Terme in sede di appello. Avverso tale sentenza il conducente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione delle norme in materia di responsabilità da circolazione e la mancata applicazione della tabella di cui al d.P.R. n. 254/2006.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha richiamato il principio per cui la presunzione di pari responsabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria e opera solo quando le risultanze probatorie non consentano di accertare la concreta misura delle condotte. L’attore danneggiato, per superarla, deve provare sia la condotta colposa dell’altro conducente sia di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento, uniformandosi alle norme di circolazione e di comune prudenza.
La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente riporre fiducia nell’altrui rispetto delle prescrizioni normative, dovendo il conducente considerare l’eventuale comportamento imprudente altrui se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto. Ha infine ricordato che la manovra in retromarcia, per la difficoltà di percepire ostacoli e insidie, costituisce operazione anomala che impone una particolare diligenza e un più pregnante onere probatorio a carico del conducente.
Il Tribunale aveva correttamente accertato la condotta colposa dell’altro conducente ma anche la mancata prova, da parte del ricorrente, di essersi assicurato preventivamente della sicurezza dello spazio retrostante rispetto a entrambi i sensi di marcia. Anche la circostanza della fermata nel corso della manovra non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione di pari responsabilità, poiché il conducente avrebbe dovuto astenersi dall’intraprendere la manovra in assenza di un completo controllo. Le censure relative alla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili richieste di rivalutazione del merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto che l’art. 150 cod. ass. demanda alla disciplina regolamentare i criteri di determinazione del grado di responsabilità, ma ha precisato che la tabella allegata al d.P.R. n. 254/2006 ha natura meramente esemplificativa della casistica più ricorrente e non assurge a presunzione legale. Essendo fonte sub-primaria, non può porsi in contrasto con norme di rango superiore come l’art. 2054 c.c., che impone l’accertamento della responsabilità sulla base della condotta reale dei conducenti. Il giudice di merito non è quindi tenuto a conformarsi meccanicamente alle indicazioni della tabella, la cui applicazione è utile solo per uniformare le liquidazioni stragiudiziali.
Nota della Redazione
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