La raccomandata informativa dell’operatore privato non invalida la notifica PEC degli atti tributari (Cass. civ. n. 6092 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di notificazione degli atti tributari a mezzo posta elettronica certificata, l’operatore di poste private può legittimamente intervenire, purché ciò sia richiesto da un soggetto legittimato a procedere alla notifica, con conseguente mera utilizzazione di detta agenzia privata per il solo recapito della raccomandata informativa. La spedizione da parte di un operatore della raccomandata prevista dal combinato disposto dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973, per l’ipotesi in cui, in conseguenza dell’esito negativo della notifica a mezzo PEC, l’atto sia depositato nell’area riservata del sito InfoCamere s.c.p.a., non determina alcun esito invalidante della notificazione, che è ipotizzabile solo ove la spedizione sia eseguita da un operatore privo della licenza rilasciata dal Ministro dello Sviluppo Economico, prevista nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Roma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendo l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche, eseguite mediante raccomandate inviate da un operatore di posta privato (Nexive) in epoca antecedente al rilascio delle licenze individuali abilitative concesse nel 2019. Il giudice di primo grado annullava la comunicazione, ritenendo inesistenti le notifiche delle cartelle presupposte.
L’Agente della Riscossione proponeva appello, censurando l’omessa dichiarazione di improcedibilità del ricorso, l’inammissibilità delle doglianze relative alle cartelle non impugnate e il mancato riconoscimento della legittimità delle notifiche. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello, ribadendo l’inesistenza della notifica effettuata tramite la società privata, in ragione dell’intervenuta licenza ministeriale solo successivamente al 2019. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, osservando che i giudici territoriali avevano omesso di valutare le concrete modalità delle notifiche, le quali risultavano eseguite a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC, poi rivelatosi non valido o non attivo, con conseguente deposito degli atti nell’area riservata del sito InfoCamere e invio della raccomandata informativa da parte dell’operatore privato.
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consenta la notifica della cartella con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’art. 60-ter d.P.R. n. 600/1973. Tale ultima disposizione, in caso di domicilio digitale non valido o non attivo, prevede la notificazione mediante deposito telematico nell’area riservata del sito della società InfoCamere, pubblicazione dell’avviso per quindici giorni e invio al destinatario di una lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico dell’ufficio.
La Corte ha poi richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 8416 del 2019 e dalla successiva sentenza n. 299 del 2020, in base ai quali, nel regime successivo al d.lgs. n. 58/2011, gli atti tributari diversi da quelli giudiziari possono essere notificati anche tramite operatore privato, nel rispetto delle formalità di legge. La notifica eseguita tramite operatore in possesso della licenza individuale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999 è fidefacente soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, restando riservata la notifica degli atti giudiziari al solo gestore del servizio postale universale.
Quanto alla raccomandata informativa, essa non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice notizia del deposito: non è pertanto soggetta alle disposizioni della legge n. 890/1982, dovendosi rispettare per essa solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che l’intervento dell’operatore privato per il solo recapito di tale raccomandata non determina alcun esito invalidante della notificazione, a meno che la spedizione sia eseguita da un operatore privo della prescritta licenza, circostanza non verificata dai giudici di appello.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini il profilo relativo alla validità delle notifiche alla luce dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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