Notifica a mezzo posta privata senza titolo abilitativo: nullità sanabile (Cass. civ. Sez. V n. 6235 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, e non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo del relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. Tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio della parte destinataria. La sanatoria non rileva, tuttavia, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, dovendosi fare riferimento, con certezza legale, esclusivamente al momento della consegna dell’atto al destinatario, come asseverato dalla parte costituita, e non a quello di consegna all’operatore privo di poteri certificativi.
Il Fatto
La società contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro una cartella di pagamento. L’atto di appello veniva notificato all’Agenzia delle entrate a mezzo di operatore di posta privata, privo del relativo titolo abilitativo, in data 12/14.11.2011. La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo la notifica inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria neppure per effetto della costituzione della parte appellata. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamato il quadro normativo di riferimento, osserva che l’art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, riservava in via esclusiva al fornitore del servizio universale i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari. Tale riserva è stata eliminata solo con l’abrogazione della norma ad opera dell’art. 1, comma 57, della legge n. 124/2017, a decorrere dal 10 settembre 2017.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 299 del 2020, la Corte ribadisce che la notificazione di atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione e la legge n. 124/2017, è nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., in virtù della costituzione in giudizio della parte destinataria.
Tuttavia, precisa la Corte, la sanatoria non può supplire alla mancanza di certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore, privo di poteri certificativi. Pertanto, la verifica della tempestività dell’impugnazione non può ancorarsi al momento della spedizione, ma solo alla data di consegna dell’atto al destinatario, come risultante dalla sua costituzione.
Nel caso di specie, la notifica era avvenuta il 14.11.2011 e l’Agenzia si era costituita in giudizio, determinando la sanatoria della nullità. Considerata tale data di consegna, l’appello risultava proposto entro il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, e doveva pertanto ritenersi tempestivo e ammissibile. La Corte accoglie quindi il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.