Reato di fuga e omissione di soccorso: identificazione effettiva e dolo (Cass. pen. Sez. VII n. 13817 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di fuga previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, l’obbligo di fermarsi dopo un incidente è adempiuto solo ove l’agente effettui una fermata concreta ed effettiva, idonea a consentire l’identificazione ai fini della ricostruzione del fatto. Non è sufficiente una presenza meramente momentanea o inidonea allo scopo, perfezionandosi la condotta tipica con l’allontanamento consapevole prima dell’identificazione, senza che sia necessario l’accertamento di un effettivo danno alle persone. Quanto al reato di omissione di assistenza ex art. 189, comma 7, cod. strada, l’obbligo di prestare soccorso è personale e immediato, non subordinato alla prova di un danno effettivo né eliso dall’intervento di terzi. Ai fini del dolo è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua potenziale idoneità lesiva.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale locale che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 189, commi 1 e 6, cod. strada, 110 cod. pen. e art. 189, commi 1 e 7, cod. strada, condannandolo alla pena sospesa di mesi dieci di reclusione e alla sospensione della patente di guida per anni due e mesi sei, con il beneficio della non menzione. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione deducendo due motivi: il primo relativo al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati per mancato confronto con le doglianze difensive; il secondo concernente il trattamento sanzionatorio, in presenza di un rilevante discostamento dai minimi edittali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi di ricorso non consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro valorizzando una pluralità di fonti probatorie convergenti, tra cui le immagini delle telecamere di videosorveglianza e la relazione degli operanti. Rilevante è risultato il dato dell’identificazione dell’imputato, avvenuta solo grazie al rinvenimento all’interno dell’abitacolo della sua auto di un atto giudiziario, dopo numerosi tentativi degli agenti di contattarlo telefonicamente, circostanza dimostrativa della volontarietà dell’allontanamento.
La Corte ha precisato che l’obbligo di fermarsi può dirsi adempiuto solo ove l’agente effettui una fermata concreta ed effettiva, tale da consentirgli di rendersi conto dell’accaduto e di essere identificato, richiamando la Sez. 4, n. 9212 dell’11/02/2020. Ne consegue che il temporaneo sottrarsi integra già l’offesa al bene giuridico protetto, non essendo sufficiente una presenza meramente momentanea. Quanto all’art. 189, comma 7, cod. strada, la Corte ha escluso che l’intervento tempestivo dell’ambulanza possa elidere la condotta omissiva, essendo sufficiente uno stato di difficoltà indicativo del pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona.
La Corte ha inoltre ribadito che il reato di fuga ha natura di reato omissivo di pericolo, integrato dalla violazione dell’obbligo di fermarsi in presenza di un incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza necessità di accertare un effettivo danno. Ai fini del dolo è sufficiente la consapevolezza del sinistro e della sua potenziale idoneità lesiva, non occorrendo la rappresentazione certa dell’esistenza di lesioni, come chiarito dalla Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha valorizzato anche il tentativo di sottrarsi nuovamente al controllo e il comportamento aggressivo tenuto nei confronti degli operanti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa al trattamento sanzionatorio, non ravvisando alcun rilevante discostamento dai minimi edittali. La pena base è stata determinata nella misura del minimo edittale, sicché non era richiesta una motivazione analitica, risultando sufficiente il riferimento alla gravità complessiva del fatto, desumibile dalla pluralità di veicoli coinvolti e dalla condotta successiva dell’imputato. L’aumento di tre mesi a titolo di continuazione consente il controllo giudiziale di legittimità, come affermato dalle Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021.
Nota della Redazione
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