Sostituzione pena detentiva: diniego legittimo per precedente specifico (Cass. pen. n. 15560 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle pene detentive brevi con la sanzione pecuniaria sostitutiva è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve effettuarla osservando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con particolare riguardo alla gravità del fatto, alle modalità di commissione e alla personalità del condannato. I “fondati motivi” del diniego, ai sensi dell’art. 58, comma 1, seconda parte, l. n. 689/1981, richiedono un adeguato bilanciamento prognostico tra finalità rieducativa ed effettività della pena, con obbligo di congrua motivazione. L’accertamento delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 53 l. n. 689/1981 costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo congruo e conferente.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed euro 900,00 di ammenda. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione ritenendo l’imputato non meritevole del beneficio in una prospettiva di prevenzione speciale. A sostegno del diniego, il giudice territoriale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente, in epoca prossima al fatto, era già incorso in altra violazione del codice della strada, consistente nel rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, definito un precedente specifico, definito con sentenza di patteggiamento. Tale precedente, ad avviso del giudice di merito, non aveva svolto alcuna efficacia deterrente, avendo l’imputato commesso un nuovo reato della stessa indole con modalità gravemente pericolose per l’incolumità degli altri utenti della strada.
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. Ha rammentato che, anche dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, da condurre secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. I “fondati motivi” del diniego ex art. 58, comma 1, seconda parte, l. n. 689/1981 esprimono la necessità di un adeguato bilanciamento prognostico tra istanze rieducative ed effettività della pena.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni per applicare una delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 l. n. 689/1981 costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione se motivato congruentemente (richiamo a Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha formulato un’ampia valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole, valorizzando la personalità negativa dell’imputato, emergente dalla condotta accertata e dal precedente specifico.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo a Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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