Custodia di veicolo sequestrato: l’amministrazione è sempre obbligata al compenso del custode (Cass. civ. Sez. II n. 14294 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro amministrativo di veicolo eseguito dalla polizia municipale e affidato in custodia a soggetto terzo, l’amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale è passivamente legittimata alla domanda del custode volta al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 11, primo comma, d.P.R. n. 571/1982. L’affidamento risultante dal verbale sottoscritto determina la conclusione di un contratto di deposito vincolante per l’amministrazione, senza necessità di successiva stipula. La norma non presuppone una pattuizione del corrispettivo, essendo le tariffe previste dalla legge; l’assenza di previsione pattizia non è sintomatica della gratuità. La presunzione di gratuità di cui all’art. 1767 c.c. opera solo quando la custodia ha carattere accessorio rispetto a una prestazione principale, e cade quando il depositario sia tale di professione.
Il Fatto
Una società, esercente attività di custodia di veicoli, chiedeva la condanna del Comune al pagamento di un compenso per la custodia di un’autovettura incidentata, affidatale dal funzionario di Polizia Municipale e detenuta dal 2006 al 2013. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo il rapporto riconducibile a deposito gratuito, e condannava la società alle spese.
La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che il verbale di affidamento contenesse un obbligo di corrispettivo e richiamando l’art. 1767 c.c. Avverso la sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri. Ha preliminarmente escluso che la ricorrente si fosse limitata a riproporre le tesi difensive, ritenendo specifica la censura sulla natura gratuita del rapporto.
Richiamando i precedenti delle Sez. I n. 9394 del 2015 e Sez. II n. 15515 del 2018, la Corte ha affermato che, nel sequestro amministrativo di veicolo, l’obbligo di anticipare le spese di custodia grava sull’amministrazione comunale del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. L’affidamento al custode, risultante dal verbale, perfeziona un contratto di deposito vincolante per l’amministrazione, senza che occorra la stipula di un nuovo contratto scritto, come ribadito dall’ordinanza n. 11519 del 2023.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della presunzione di gratuità: l’art. 11 d.P.R. n. 571/1982 non richiede una previa pattuizione, essendo la remunerazione del custode determinata per legge. La gratuità può operare solo quando la custodia è accessoria e strumentale rispetto all’obbligazione principale di riparazione, e viene meno nel contratto tipico di deposito quando il depositario sia tale di professione.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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