Estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia senza condanna alle spese della parte non accettante (Cass. civ. Sez. III n. 28472 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. La parte che non accetta la rinuncia non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali ove non alleghi e dimostri un interesse concreto e attuale alla decisione, non essendo sufficiente una mera esposizione a un danno potenziale e ipotetico. La condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio è comunque rimessa al potere discrezionale del giudice, come evidenziato dall’espressione «può condannare» di cui all’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

La società Miramare ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che aveva confermato la condanna risarcitoria emessa in primo grado a favore di alcuni condominî e condomini per i danni subiti dagli immobili a seguito di lavori edili. Hanno resistito con controricorso i condominî e i condomini, proponendo altresì ricorso incidentale, nonché le società assicuratrici UnipolSai e Generali Italia, già intervenute nei gradi di merito quali assicuratrici delle imprese appaltatrici. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorso principale e quello incidentale sono stati oggetto di rinuncia con contestuale accettazione reciproca e richiesta di compensazione delle spese. UnipolSai ha dichiarato di non accettare la rinuncia, chiedendo la liquidazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato la rinuncia al ricorso principale e a quello incidentale come idonea a determinare l’estinzione del giudizio, rilevando un errore materiale non ostativo nella indicazione di una delle parti. Ha poi affrontato la domanda di liquidazione delle spese avanzata dalla società assicuratrice non accettante.

La Suprema Corte ha escluso la sussistenza di un interesse concreto della società non accettante alla decisione, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto soltanto ridefinire le spese di lite dei gradi di merito, senza tuttavia incidere sul massimale assicurativo già interamente versato e comunque oggetto di statuizione non impugnata. La notifica del ricorso alla società è stata pertanto qualificata quale litis denuntiatio, non necessitante di attività difensiva.

La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, nell’ipotesi di rinuncia, la condanna alle spese della parte che ha dato causa al giudizio è rimessa al potere discrezionale del giudice, come espresso dal verbo «può» impiegato dall’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.. Ha infine dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità senza condanna alla rifusione delle spese in favore della parte non accettante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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