Validità della clausola penale nel leasing traslativo e riducibilità giudiziale (Cass. civ. n. 25795 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del contratto di leasing traslativo che, all’esito della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di incamerare i canoni già riscossi e di pretendere il pagamento di quelli ancora a scadere, è valida, in quanto espressione dell’autonomia contrattuale ex art. 1382 c.c. e conforme all’art. 1526, comma 2, c.c., applicabile in via analogica. La mancata previsione dello scomputo del ricavato della rivendita del bene non determina la nullità della pattuizione, ma abilita il giudice alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c., previa allegazione e prova dell’avvenuta restituzione del bene da parte dell’utilizzatore. La penale costituisce debito di valuta, con la conseguenza che su di essa sono dovuti gli interessi moratori. Il potere di qualificazione giuridica della domanda appartiene al giudice, che può ricondurre il petitum alla clausola penale convenzionale.

Il Fatto

Una società concedente aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto gli arredi e i dispositivi tecnici di una discoteca, con la garanzia fideiussoria di alcuni soggetti. In seguito al mancato pagamento dei canoni, la concedente aveva risolto il contratto e ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione dei beni e al pagamento di una somma a titolo di canoni insoluti, in applicazione della clausola penale contrattuale. L’utilizzatrice e i fideiussori avevano proposto opposizione, invocando l’applicazione dell’art. 1526 c.c. e la nullità delle clausole fideiussorie derogatorie. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato le opposizioni, qualificando il contratto come leasing traslativo e ritenendo valida la clausola penale che consentiva al concedente di trattenere i canoni e pretendere quelli a scadere.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione. Ha ritenuto la censura infondata, osservando che la domanda di pagamento proposta in via monitoria era stata modellata sulla clausola n. 18 del contratto e che la qualificazione giuridica della domanda appartiene al giudice. Una volta qualificato il negozio come leasing traslativo, la riconduzione del petitum alla clausola penale non può che ascriversi all’ambito risarcitorio dell’art. 1382 c.c., non avendo senso, a fronte dell’intervenuta risoluzione, ipotizzare una domanda di adempimento di un’obbligazione non più esistente.

Quanto al terzo motivo, relativo alla validità della clausola che consente al concedente di incamerare i canoni riscossi e pretendere quelli a scadere, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 2061/2021, affermando che tali pattuizioni sono pienamente valide. La mancata previsione dello scomputo del ricavato della vendita del bene non incide sulla validità della clausola, ma consente al giudice, attraverso il potere correttivo ex art. 1384 c.c., di ricondurre il rapporto all’equilibrio del tipo contrattuale. La Corte ha altresì superato il diverso orientamento espresso da alcune pronunce precedenti, che avevano dichiarato la nullità per contrarietà all’ordine pubblico economico, conformemente alle successive decisioni richiamate.

In relazione al quarto motivo, la Corte ha ribadito che la penale costituisce debito di valuta, con la conseguente debenza degli interessi moratori, richiamando il principio già affermato in precedenza. Ha poi rigettato il quinto motivo, concernente la mancata riduzione d’ufficio della penale, rilevando che i ricorrenti non avevano dimostrato l’avvenuta restituzione del bene, condizione necessaria per la concreta riducibilità della penale, e che la vendita di beni nell’ambito di una procedura esecutiva non dimostrava l’incameramento del ricavato da parte del concedente.

Il sesto motivo, sulla mancata scorporo dell’IVA, è stato dichiarato inammissibile per novità della censura, non risultando la questione proposta nei motivi d’appello. Il settimo motivo, infine, è stato rigettato, affermando che la fideiussione si estende, salvo patto contrario, alla garanzia per il pagamento della penale eventualmente stabilita nel contratto cui accede, ai sensi dell’art. 1942 c.c. All’infondatezza dei motivi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1942 c.c.

Tutte le 3 sentenze sull'art. 1942 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *