Interessi sui compensi professionali dalla messa in mora, non dalla liquidazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 16865 del 13.06.2023)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi per prestazioni professionali forensi, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice. La mora non può essere esclusa per il solo fatto che la liquidazione sia stata effettuata in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore, atteso che la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora. Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato ad accertare che la parte totalmente vittoriosa non sia stata condannata al pagamento delle spese, restando la diversa valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

Il Fatto

Un avvocato conveniva in giudizio la propria cliente chiedendone la condanna al pagamento di onorari, diritti e spese per l’attività di difesa giudiziale e stragiudiziale prestata. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, liquidando un importo inferiore al richiesto e riconoscendo gli interessi dalla data della messa in mora. La Corte d’Appello, adita dalla soccombente, riduceva ulteriormente i compensi e dichiarava inammissibile per tardività l’appello incidentale del professionista volto a far valere l’accordo sui massimi tariffari. La Corte territoriale rigettava, invece, l’appello della cliente diretto a far decorrere gli interessi dalla sola domanda giudiziale, sostenendo che la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale, relativo alla mancata valutazione della complessità della prestazione professionale, è stato ritenuto inammissibile e infondato. La Corte ha ricordato che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione non è più compreso tra quelli denunciabili, essendo configurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel caso di specie, le questioni relative al valore della lite e all’applicabilità delle maggiorazioni tariffarie erano ormai precluse dalla pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale, non censurata. Quanto al secondo motivo, la censura sulla compensazione delle spese è stata ritenuta inammissibile, non essendo stata violata la regola per cui la parte totalmente vittoriosa non può sopportare il carico delle spese, mentre è stata dichiarata infondata la censura sul valore della causa, dovendosi avere riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata, ai sensi dell’art. 6 d.m. n. 585/1994.

Con riferimento al ricorso incidentale, la Corte ha affermato il principio per cui, nel caso di richiesta di pagamento di compensi professionali, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. decorrono dalla messa in mora e non dalla successiva liquidazione giudiziale, ancorché inferiore al richiesto. La Corte ha richiamato il precedente di Sez. 2 n. 24973 del 2022, precisando che la mancata liquidità del credito non impedisce la costituzione in mora del debitore. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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