Rimessione ex art. 353 c.p.c. e spese del primo grado: onere del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. 1 n. 20288 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, riformando la sentenza di primo grado, riconosca la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice e rimetta le parti dinanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art. 353 c.p.c., deve provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, oltre che di quelle del grado di appello. Tale dovere sussiste autonomamente, senza necessità di un accertamento sulla parte cui sia ascrivibile l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, differenziandosi dall’ipotesi di rinvio ex art. 354 c.p.c.. È nulla, per omessa pronuncia, la sentenza che ometta di decidere sulla domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, se ritualmente proposta con l’atto di appello.
Il Fatto
Il contribuente e la società impugnarono dinanzi al Tribunale la delibera assembleare di un consorzio stradale, che aveva disposto la sfiducia del Presidente, la nomina del successore e la modifica dello statuto. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando quella amministrativa e condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite.
La Corte di Appello, accogliendo il gravame, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ex art. 353 c.p.c. e condannando i convenuti alla refusione delle sole spese del grado di appello. Avverso tale capo di decisione, gli appellanti, già vittoriosi sulla giurisdizione, proposero ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese del primo grado e di ripetizione di quanto già versato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato prioritariamente il primo motivo, con cui i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese relative al primo grado di giudizio, nonostante la soccombenza delle controparti sulla questione pregiudiziale della giurisdizione. Il motivo è stato ritenuto fondato.
L’art. 353 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, non dispone espressamente che il giudice di appello, nel rimettere le parti al primo giudice, debba liquidare anche le spese del grado precedente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento all’art. 354 c.p.c., che il giudice d’appello può decidere sulle spese del primo grado solo ove disponga di elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione.
La Corte ha tuttavia evidenziato una differenza strutturale tra le due ipotesi. Nell’ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c. la decisione sulle spese del primo grado è eventuale e subordinata all’accertamento della parte responsabile della nullità. Nell’ipotesi di cui all’art. 353 c.p.c., la rimessione consegue automaticamente alla riforma della sentenza che ha negato la giurisdizione, sicché la soccombenza sulla questione pregiudiziale è facilmente individuale e non richiede alcun ulteriore accertamento.
Ne consegue il principio per cui il giudice d’appello deve provvedere alla liquidazione delle spese del primo grado, oltre che di quelle dell’appello, e la sua omissione integra il vizio di omessa pronuncia. Parimenti fondato è stato ritenuto il secondo motivo, concernente l’omessa decisione sulla domanda di ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ritualmente riproposta con l’atto di appello. Il ricorso è stato pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi e rinvio alla Corte di Appello.
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Nota della Redazione
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