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Colpa grave ostativa alla riparazione anche senza condotta integrante reato (Cass. pen. Sez. IV n. 32883 del 07.09.2022)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire se la condotta dell’istante abbia dato o concorso a dare causa alla restrizione, con dolo o colpa grave. Tale valutazione va compiuta con criterio ex ante, secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al processo di merito, e non richiede che la condotta integri gli estremi di un reato. È sufficiente che la condotta abbia ingenerato, anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale, in un rapporto di concausalità con il provvedimento restrittivo. La motivazione che accerta la sussistenza di una condotta gravemente colposa è incensurabile in sede di legittimità se adeguata e congrua.

Il Fatto

L’istante aveva chiesto un equo indennizzo per la detenzione patita in forza di un’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano. La richiesta riguardava un reato per il quale era stata assolta in primo grado, con sentenza confermata in appello. La Corte d’appello di Milano, quale giudice della riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., aveva rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza, la richiedente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento del diritto all’indennizzo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, riaffermando il principio per cui la condotta ostativa alla riparazione può consistere anche in comportamenti che non integrano reato. La valutazione deve essere ancorata a un criterio ex ante, con riferimento alla prospettiva dell’autorità procedente, e non alla luce dell’esito assolutorio.

La Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale, che aveva individuato una condotta gravemente colposa nella gestione societaria poco trasparente e nell’opacità del contesto, caratterizzata da una cieca fiducia riposta nel coimputato, con stipulazione di contratti di cessione senza assistenza legale e senza la chiara contezza delle implicazioni. A ciò si aggiungevano la mancata verifica dell’operato del coimputato e l’occultamento di documentazione rilevante, poi rinvenuta dalla polizia giudiziaria.

La Corte ha precisato che rilevano anche le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in attività illecite, purché il giudice dimostri la loro idoneità a essere interpretate come indizi di complicità. Nel caso di specie, la condotta dell’istante aveva concorso a ingenerare il convincimento dell’autorità circa la realizzazione di complessi giri d’affari finalizzati a nascondere lo stato di dissesto. La Corte ha infine ritenuto inconferente la censura relativa all'”errore genetico” del G.i.p., non emergendo dalla sentenza assolutoria l’accertamento dell’insussistenza sin dall’origine dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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