Ricorso inammissibile per patteggiamento in appello e concorso di persone nel reato (Cass. pen. Sez. 2 n. 8817 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si censuri la qualificazione giuridica del fatto ovvero la misura della pena concordata, anche quando questa sia stata applicata a titolo di continuazione. L’accordo delle parti, consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione in sede di legittimità, nemmeno deducendo questioni rilevabili d’ufficio. L’unica deroga è rappresentata dall’ipotesi di illegalità della pena concordata, che sola consente il sindacato del giudice di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli rideterminava la pena nei confronti di due imputati, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa ciascuno, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 56, 629 cpv. e 416-bis.1 cod. pen.
Avverso tale decisione, i due imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione. Il primo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’erronea applicazione della continuazione. Il secondo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto illegale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in tema di “patteggiamento in appello”, è inammissibile il ricorso che censuri la misura della pena concordata, essendo il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non unilateralmente modificabile, salva l’ipotesi di illegalità della pena. A sostegno di tale assunto, la Corte ha citato il precedente di Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020.
Con riferimento al primo ricorso, la Corte ha evidenziato che l’accordo intervenuto tra le parti implica la rinuncia a dedurre in sede di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questioni rilevabili d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale. La censura concernente la qualificazione giuridica del fatto risulta pertanto preclusa, secondo l’insegnamento di Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ha osservato che, essendo la pena concordata non illegale, il trattamento sanzionatorio non può essere sindacato in questa sede, richiamando il principio di Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025.
Entrambi i ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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