È vietata la delega gestoria a terzi non amministratori (Cass. civ. n. 24068 del 03.08.2022)

Principi di diritto (Massima)
All’amministratore di una società per azioni non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori ai sensi dell’art. 2380-bis cod. civ. La delega a un soggetto non amministratore è ammissibile solo se limitata al compimento di uno o più atti o allo svolgimento di un’attività circoscritta, senza che si configuri un succedaneo del potere di amministrare la società.

Il Fatto

La CONSOB aveva contestato a tre componenti del Collegio sindacale di una società per azioni la violazione dell’obbligo di vigilanza di cui all’art. 149, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998 (TUF), per non aver mosso rilievi in ordine alla procura conferita a un soggetto che, dopo le dimissioni dalla carica di vice-presidente e amministratore esecutivo, aveva continuato a svolgere la medesima attività in precedenza svolta qual consigliere esecutivo.

La Corte d’appello di Perugia aveva accolto la tesi dei sanzionati, ritenendo che il potere degli amministratori di attribuire poteri a terzi per lo svolgimento gestionale non incontrasse limiti legali, potendosi utilizzare la figura dell’institore anche nelle società di capitali, purché l’organo amministrativo mantenesse i poteri di controllo e di revoca. Avverso tale decisione la CONSOB ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’art. 2380-bis cod. civ. e l’art. 2384 cod. civ. dispongono infatti che la gestione e la rappresentanza spettino in esclusiva al consiglio di amministrazione, rendendo incompatibile con l’ordinamento delle società per azioni la preposizione gestoria a soggetti terzi.

La Corte ha evidenziato come l’art. 2381 cod. civ. riservi la delega di poteri a soggetti già facenti parte dell’organo amministrativo, subordinando la possibilità di delegare a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più di essi solo ove lo consentano lo statuto o l’assemblea. Palese l’intenzione della legge d’impedire cristallizzazioni di potere, tali da esautorare o limitare la fisiologia della società.

Nel caso di specie, la procura conferita all’ex consigliere, dimessosi per consentire il rispetto delle cd. “quote rosa”, attribuiva poteri di imponente larghezza: stipulare contratti di appalto e di vendita di impianti fotovoltaici fino a 12.000.000,00 euro per singola operazione, senza limite derivante dal cumulo; costituire società all’estero o acquistarne quote, con facoltà di subdelega a terzi, senza prescrizioni di sorta quanto al tipo di società, all’attività e alla nazionalità. Una procura di tale ampiezza, ha concluso la Corte, è da ritenersi procura abdicativa, attraverso la quale viene aggirato anche il dovere d’astensione in presenza di conflitto d’interesse.

La Corte ha precisato che ciò non impedisce all’amministratore di delegare a un terzo il compimento di uno o più atti o lo svolgimento di un’attività, purché attraverso la delega, per ampiezza, rilievo economico e durata nel tempo, non si ponga in essere un succedaneo del potere d’amministrare la società, assegnato dalla legge esclusivamente agli amministratori, i quali dell’esercizio di tale potere sono chiamati a rispondere alla società ai sensi dell’art. 2392 cod. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2380-bis c.c.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 2380-bis c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *