Illegittimario che agisce in riduzione può provare la simulazione come terzo (Cass. civ. Sez. 6 n. 32196 del 05.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che propone azione di riduzione agisce in quanto tale, non nella veste di erede, e pertanto assume la posizione di terzo rispetto all’atto di disposizione compiuto dal de cuius, con la conseguenza che non subisce i limiti probatori previsti per i contraenti e i loro eredi in materia di simulazione. L’onere del legittimario di indicare e comprovare tutti gli elementi occorrenti a stabilire l’esistenza e la misura della lesione non trova applicazione quando il patrimonio è stato integralmente esaurito in vita con donazioni, perché la lesione è implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum. L’azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficace la disposizione lesiva e non deve essere necessariamente congiunta all’azione di restituzione o di divisione: la mancata proposizione di quest’ultima è irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di terzo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato, con sentenza non definitiva, che la compravendita della nuda proprietà di un immobile intercorsa tra i genitori e uno dei figli simulava una donazione; con sentenza definitiva, ha poi ridotto la donazione in favore dei legittimari attori, rilevando che, in assenza di beni relitti, il bene al quale rapportare la lesione era solo quello donato. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il donatario, affidandosi a tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione delle controparti sul capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di simulazione, sostenendo che gli attori non avevano proposto rituale domanda di riduzione. Con il secondo motivo ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe dichiarato l’inefficacia della vendita, anziché la nullità per simulazione, con conseguente omissione di pronuncia anche sulla domanda risarcitoria. Con il terzo motivo ha infine censurato l’ammissione della prova per presunzioni della simulazione, senza verificare se i legittimari fossero terzi rispetto al de cuius.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli palesemente infondati. Ha osservato che i legittimari avevano chiesto l’accertamento della simulazione in funzione strumentale rispetto alla richiesta di riduzione della liberalità dissimulata. Tale nesso strumentale giustificava l’interesse ad agire e poneva i legittimari nella posizione di terzi rispetto all’atto simulato.

La verifica della reale natura della posizione del legittimario, evidenziata dal ricorrente, riguarda soltanto la domanda di accertamento della simulazione assoluta, o relativa di una donazione nulla, proposta dal legittimario in qualità di erede. L’esigenza di tale preliminare verifica non ricorre invece quando la simulazione sia richiesta in funzione della riduzione di una liberalità valida: l’azione di riduzione compete al legittimario in quanto tale e non nella veste di erede, sicché il dubbio che l’azione sia stata proposta in quest’ultima qualità non ha ragion d’essere.

Quanto agli oneri di deduzione e prova in capo al legittimario che agisce in riduzione, la Corte ha richiamato i principi, precisati dalla recente giurisprudenza, secondo cui essi non possono trovare applicazione quando il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il proprio patrimonio con donazioni. In tal caso, il legittimario non ha altra via per reintegrare la quota riservata se non agire in riduzione contro i donatari, e la compiuta denuncia della lesione è già implicita nella deduzione della manifesta insufficienza del relictum.

La Corte ha infine precisato che l’azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficace la disposizione lesiva e non deve necessariamente congiungersi con l’azione di restituzione o di divisione: la mancata proposizione di quest’ultima è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di terzo. La censura relativa all’omessa pronuncia sulle ulteriori domande dei legittimari è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, potendo il vizio essere fatto valere solo da chi aveva proposto la domanda trascurata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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