Variazioni non autorizzate nell’appalto pubblico e giudicato interno (Cass. civ. Sez. I n. 2819 del 31.01.2023)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eseguiti dall’appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati non danno diritto ad alcun compenso, neppure a titolo di indebito arricchimento dell’ente committente, salvo che ricorrano, congiuntamente, la tempestiva riserva, la qualificazione come indispensabili in sede di collaudo, il riconoscimento da parte dell’amministrazione e il rispetto dei limiti di spesa approvati. La Regola generale dell’art. 342, secondo comma, l. n. 2248/1865, all. F, esclude ogni indennizzo per le variazioni introdotte unilateralmente. Sul piano processuale, il giudice d’appello non può riformare un capo della sentenza non specificamente impugnato, incorrendo altrimenti in ultrapetizione e violazione del giudicato interno.
Il Fatto
La società, appaltatrice di opere pubbliche per conto del Comune, otteneva dal Tribunale la condanna dell’ente al pagamento del residuo corrispettivo, riconosciuta la fondatezza di alcune riserve. Il Comune proponeva appello, cui la società resisteva con appello incidentale condizionato. La Corte territoriale accoglieva l’appello principale e rigettava l’incidentale, respingendo integralmente la domanda della società: riteneva, in particolare, che le variazioni eseguite senza preventiva autorizzazione dell’ente non fossero dovute, richiamando l’art. 134 d.P.R. n. 554/99 e l’art. 342 l. n. 2248/1865, e che non spettasse alcun indennizzo, neppure per ingiustificato arricchimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto connessi. Rileva, in primo luogo, che la Corte d’appello ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, nonostante il capo relativo alla detrazione di una somma da parte del collaudatore non fosse stato specificamente impugnato dal Comune. Tale pronuncia, pertanto, è affetta da ultrapetizione e viola il giudicato interno formatosi su quel capo. Parimenti fondato è il terzo motivo, riguardante l’omesso esame del credito riconosciuto nel certificato di collaudo provvisorio, sul quale la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione.
Il quarto motivo è stato invece dichiarato infondato. La ricorrente sosteneva l’esistenza di una categoria intermedia di variazioni, necessarie per errori progettuali e non arbitrarie, pur in mancanza di autorizzazione. La Corte richiama il principio – già affermato da Cass. n. 29988/20 – secondo cui i lavori addizionali extra-contratto possono dar luogo a compenso solo a quattro condizioni: tempestiva riserva, indispensabilità accertata in sede di collaudo, riconoscimento dell’amministrazione e rientro nei limiti di spesa. Nel caso di specie, i lavori erano stati riconosciuti necessari dal solo direttore dei lavori, non dall’ente committente, sicché il diritto al compenso non poteva sorgere.
Il quinto motivo è stato parimenti respinto. In base alla giurisprudenza di legittimità – tra cui Cass. n. 16366/14 e Cass. n. 15029/16 – l’appaltatore che esegue varianti per iniziativa unilaterale non ha diritto ad alcun compenso o indennità, neppure a titolo di indebito arricchimento della pubblica amministrazione. Il divieto di introdurre varianti, sancito dall’art. 342, secondo comma, l. n. 2248/1865, all. F, opera come regola generale assoluta, salva l’approvazione tramite regolare procedura. La mancanza di un atto formale di riconoscimento dell’utilità delle opere impedisce l’operatività del rimedio di cui all’art. 2041 c.c..
Nota della Redazione
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