Prova testimoniale del legittimario sulla simulazione: solo l’indicazione del mezzo nell’appello è sufficiente (Cass. civ. n. 15043 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita stipulata dal de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; è considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solo all’inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima. Non è necessario l’esercizio contestuale dell’azione di riduzione. In appello, per contestare la mancata ammissione di prove orali, è sufficiente l’indicazione del mezzo richiesto e dell’atto in cui è stato richiesto, senza riprodurre l’intero capitolato.

Il Fatto

Con atto pubblico del 1998, i genitori del ricorrente vendevano alla nuora un immobile, successivamente alienato ad altri soggetti. Dopo la separazione, il figlio agiva in giudizio per far dichiarare la simulazione della prima vendita e la nullità della dissimulata donazione, chiedendo la restituzione del bene o la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima. Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione; la Corte d’Appello, pur escludendo la prescrizione, rigettava nel merito qualificando la domanda come simulazione relativa e negando l’ammissibilità delle prove, in particolare l’interrogatorio formale e la prova per presunzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo, relativo alla qualificazione della domanda, dichiarandolo inammissibile. La qualificazione della domanda è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo in casi specifici quali la difformità dal paradigma processuale, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, o l’errore nella qualificazione giuridica dei fatti. Nel caso di specie, la critica del ricorrente si risolve in una contrapposizione alla valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.

Il primo motivo è invece fondato. La Corte chiarisce che, per il principio di specificità di cui all’art. 342 c.p.c., la reiterazione delle istanze istruttorie nell’atto di appello è sufficiente con l’indicazione del mezzo richiesto e dell’atto in cui questo è stato dedotto, senza necessità di riprodurre l’intero capitolato. Il richiamo alla sentenza n. 5812 del 2016 è inappropriato, poiché quella pronuncia sanzionava una mera riproduzione generica dei mezzi di prova; nel caso di specie, il ricorrente aveva indicato il mezzo (interrogatorio formale) e la citazione in cui era stato richiesto.

La Corte afferma inoltre che il legittimario agente per la dichiarazione di simulazione è considerato terzo rispetto ai contratti, potendo avvalersi del più favorevole regime probatorio di cui all’art. 1417 c.c., anche quando l’accertamento è preordinato alla sola inclusione del bene nella massa ereditaria per il calcolo della legittima, in conformità all’art. 553 c.c.. Non è necessaria l’azione di riduzione contestuale. La Corte di merito ha errato negando questa qualità al legittimario, nonostante avesse speso tale veste. I motivi dal terzo all’ottavo restano assorbiti nell’accoglimento del primo, essendo ad essi sotteso il medesimo accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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