Difetto di interesse all’appello della parte vittoriosa per la sola motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 31382 del 24.10.2022)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire sancito dall’art. 100 c.p.c., va apprezzato in relazione all’utilità giuridica concreta derivabile dalla parte dall’accoglimento del gravame e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. È pertanto inammissibile l’impugnazione della parte integralmente vittoriosa proposta al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo che da quest’ultima possa dedursi un’implicita statuizione contraria all’interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quali premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato.

Il Fatto

Un’impresa edile conveniva in giudizio un condominio per il pagamento del corrispettivo di un appalto per la manutenzione straordinaria dell’edificio. Il condominio chiamava in causa l’ex amministratore, assumendo che questi avesse commissionato i lavori in assenza di deliberazione assembleare. L’attrice proponeva poi espressa domanda nei confronti dell’ex amministratore solo in sede di precisazione delle conclusioni, domanda dichiarata inammissibile perché tardiva. Il Tribunale rigettava la domanda principale, ritenendo che il contratto non producesse effetti verso il condominio, e assorbiva la domanda di manleva del convenuto verso l’ex amministratore.

Proponeva appello unicamente l’ex amministratore, assumendo che la motivazione della sentenza di primo grado, sulla non indifferibilità dei lavori e sulla configurabilità di un’ipotesi di falsus procurator, fosse suscettibile di assurgere a cosa giudicata e di consentire all’impresa appaltatrice di chiedere a lui il prezzo delle opere. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione osserva che la deduzione dell’inefficacia del contratto stipulato da un rappresentante senza poteri rappresenta una mera difesa, con la quale il convenuto non estende l’oggetto del processo. L’inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator nei confronti dello pseudo rappresentato non comporta, salvo espressa previsione di legge, che gli effetti del negozio si verifichino in capo a chi ha agito senza potere, il quale assuma personalmente gli obblighi contrattuali.

La Suprema Corte precisa che, nel caso di specie, la chiamata in causa dell’ex amministratore da parte del condominio convenuto non costituiva un’ipotesi di chiamata in garanzia impropria, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo. Tuttavia, essendo stata dichiarata inammissibile la domanda espressamente proposta dall’attrice nei confronti del terzo, ed essendo rimasta assorbita la domanda di manleva, l’ex amministratore non aveva interesse ad impugnare autonomamente la sentenza di primo grado quanto alla motivazione adottata in relazione al rapporto principale.

La Corte ribadisce che l’interesse all’impugnazione si collega alla soccombenza, anche parziale, e che non è ammesso l’appello della parte vittoriosa al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione. Sulle questioni inerenti al terzo chiamato in causa, non esaminate dal giudice di primo grado perché ritenute assorbite o inammissibili, non può formarsi alcun giudicato in senso sostanziale.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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