Rimessione in termini del litisconsorte pretermesso e poteri del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. 3 n. 17244 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il litisconsorte pretermesso che, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio emesso in appello, si costituisca e chieda di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 294 c.p.c. per spiegare le difese non svolte in primo grado, ha diritto a una pronuncia espressa sulla suddetta istanza. Il giudice d’appello, pur non essendo tenuto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. quando il contraddittore si sia costituito e nessuna delle altre parti abbia subito un pregiudizio alle proprie facoltà processuali, deve comunque accertare se la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo e, in caso positivo, disporne la rimessione in termini per il compimento delle attività ormai precluse. La rimessione in termini costituisce rimedio che riammette la parte all’esercizio di attività soggette a preclusione, ma richiede la prova che la nullità abbia impedito la tempestiva conoscenza del processo.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio due soggetti, chiedendo la declaratoria di nullità per simulazione assoluta e, in via subordinata, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto di compravendita immobiliare. Non essendosi perfezionata la notifica dell’atto di citazione nei confronti di uno dei convenuti, questi rimaneva contumace e il Tribunale accoglieva entrambe le domande, dichiarando l’atto simulato e revocandolo.
La soccombente proponeva appello, eccependo il difetto di instaurazione del contraddittorio. La Corte d’appello ordinava l’integrazione del contraddittorio e il litisconsorte pretermesso si costituiva, chiedendo la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. e aderendo all’appello principale. La Corte distrettuale tratteneva la causa e decideva nel merito, confermando la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, chiarindo che il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., soggetto alla sospensione feriale, si computa ex nominatione dierum e non ex numero, con la conseguenza che i giorni di sospensione vanno aggiunti al termine finale.
Nel merito, la Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, riguardante la mancata pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini del litisconsorte pretermesso. Ha osservato che la condotta processuale della parte, la quale si costituisce in appello senza dolersi della pretermissione ma chiedendo la rimessione in termini, è espressione del principio dispositivo. Il giudice d’appello, pertanto, non è tenuto a rimettere la causa al primo giudice quando il contraddittore si sia costituito, dovendo dare preminenza all’effettività della tutela e alla ragionevole durata del processo.
Tuttavia, la Corte ha precisato che tale potere di trattenere la causa non esonera il giudice dall’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza di rimessione in termini. Il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare se la mancata notifica avesse impedito al litisconsorte di avere conoscenza del processo e, in caso positivo, rimetterlo in termini per consentirgli di compiere le attività ormai precluse, eventualmente disponendo la rinnovazione degli atti nulli.
La Corte ha inoltre rilevato, incidenter, l’errore del Tribunale nell’avere accolto entrambe le domande di simulazione e di revocatoria, pur essendo formulate in via subordinata. Tali azioni sono proponibili nello stesso giudizio, ma il giudice deve esaminare prima la domanda principale e solo in caso di infondatezza può procedere allo scrutinio dell’altra, non potendo un atto essere dichiarato al contempo inesistente e pregiudizievole per le ragioni creditorie.
In accoglimento del quarto motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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