La responsabilità del direttore dei lavori per le varianti non autorizzate (Cass. civ. n. 25827 del 23.09.2021)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione, le varianti non autorizzate dalla stazione appaltante ma eseguite dall’appaltatore su espressa richiesta del direttore dei lavori, in presenza di una situazione di assoluta urgenza, trovano la loro disciplina nell’art. 342 all. F legge n. 2248/1865. Tale norma, in deroga al divieto generale di introdurre variazioni senza preventiva approvazione scritta, impone all’appaltatore di eseguire i lavori su semplice richiesta del direttore dei lavori, al quale incombe l’obbligo di dare immediata comunicazione all’Amministrazione. In tal caso si instaura un rapporto diretto tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, il quale matura un affidamento incolpevole sul rispetto da parte del primo degli obblighi di comunicazione, con conseguente diritto al compenso anche qualora l’Amministrazione, non avvertita tempestivamente, fosse poi di contrario avviso sul carattere di urgenza dei lavori. Il direttore dei lavori che disponga l’esecuzione di opere urgenti senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante risponde dei danni cagionati all’appaltatore per il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge.
Il Fatto
Un’impresa edile aveva convenuto in giudizio l’architetto che aveva svolto le funzioni di direttore dei lavori nell’ambito di un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato con un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per il mancato rispetto delle procedure legali finalizzate a ottenere dall’ente appaltante il pagamento del corrispettivo per i lavori extra-contratto eseguiti.
La Corte d’appello di Perugia, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda, aveva condannato il direttore dei lavori al pagamento in favore dell’impresa della somma corrispondente al valore delle opere non pagate dal Comune, ritenendo che, pur avendo ordinato lavori extra-contratto di carattere urgente, egli avesse ammesso di non aver proceduto a tutte le operazioni contabili necessarie. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il direttore dei lavori.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, concernente la violazione dell’art. 342 all. F legge n. 2248/1865, ritenendolo infondato. La norma, dopo aver previsto in via generale la necessità della preventiva approvazione per iscritto da parte dell’Amministrazione per l’esecuzione di varianti, introduce una deroga per i casi di assoluta urgenza, imponendo all’appaltatore la loro esecuzione su semplice richiesta del direttore dei lavori, al quale incombe poi l’obbligo della comunicazione all’Amministrazione.
In tali evenienze, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte, si instaura un rapporto diretto fra il direttore dei lavori e l’appaltatore, disgiunto dal legame che il primo deve comunque mantenere con la stazione appaltante attraverso l’immediata comunicazione della situazione imprevista. L’appaltatore matura un affidamento incolpevole sul rispetto da parte del direttore dei lavori dei propri obblighi, affidamento che trova tutela nei principi generali e che comporta il diritto al compenso anche qualora l’Amministrazione, non avvertita tempestivamente, fosse poi di contrario avviso sul carattere di urgenza dei lavori.
Quanto alla responsabilità del direttore dei lavori, la Corte ha precisato che, quando egli abbia disposto l’esecuzione di varianti al di fuori dei propri poteri, agisce quale “falsus procurator” dell’ente, posto che l’art. 342 citato e l’art. 25 legge n. 109/1994 sanciscono il divieto di introdurre varianti come regola generale assoluta. Nella specie, la sentenza impugnata, dando atto dell’ammissione del direttore dei lavori della omessa contabilizzazione e regolarizzazione dei lavori extra-contratto, ha fatto conforme applicazione di tali principi, correttamente ravvisando la sua responsabilità verso l’appaltatore.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non articolato nel rispetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., mentre nella specie la Corte d’appello aveva proceduto a una propria valutazione delle risultanze istruttorie, senza omettere l’esame di alcun fatto storico decisivo. Il terzo motivo, concernente la mancata compensazione delle spese, è stato parimenti dichiarato inammissibile, in quanto la facoltà di disporre la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione.
Nota della Redazione
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