Opponibilità della decadenza automatica dell’amministratore di s.r.l. ai terzi acquirenti (Cass. civ. n. 32455 del 22.11.2023)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento dell’amministratore di società a responsabilità limitata determina la decadenza automatica dalla carica ai sensi dell’art. 2382 c.c., richiamato dal previgente art. 2487 c.c., senza necessità di una delibera societaria di decadenza. Tale causa di invalidità della nomina, tuttavia, è opponibile al terzo contraente ai sensi dell’art. 2383, ultimo comma, c.c. solo se la società provi l’effettiva conoscenza del vizio da parte del terzo. Le formalità pubblicitarie della sentenza dichiarativa di fallimento garantiscono la conoscibilità dell’apertura della procedura concorsuale, ma non integrano la prova della consapevolezza dell’esistenza di una causa di ineleggibilità dell’amministratore. Il terzo non è pertanto tenuto a verificare la situazione personale dell’amministratore al di là della consultazione del registro delle imprese.

Il Fatto

Il Fallimento di una società a responsabilità limitata conveniva in giudizio gli acquirenti di un immobile, stipulato nell’anno 2000, chiedendo l’accertamento della nullità del contratto per essere stato concluso dall’amministratore unico, dichiarato fallito nel 1983. Il Tribunale dichiarava l’invalidità del contratto per carenza di potere rappresentativo, ritenendo provata la conoscenza della causa di invalidità da parte degli acquirenti per effetto dell’affissione della sentenza di fallimento all’albo del Tribunale. La Corte d’Appello confermava la decisione, imputando agli acquirenti un deficit di diligenza. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli acquirenti, con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione affronta preliminarmente il secondo motivo, relativo alla questione se il fallimento dell’amministratore integri una causa di decadenza dalla carica nella s.r.l. Applicando la disciplina vigente ratione temporis, il Collegio conferma che il previgente art. 2487 c.c. estendeva alle s.r.l. l’art. 2382 c.c., con la conseguenza che il fallito decade automaticamente dall’ufficio di amministratore, senza necessità di una delibera societaria. La riforma del 2003 ha poi eliminato tale rinvio, ma ciò non consente di riconsiderare l’indirizzo per i rapporti anteriori.

Quanto al primo motivo, la Corte esamina l’opponibilità della causa di decadenza ai terzi. Premesso che le delibere di revoca o decadenza degli amministratori sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese, la Corte rileva che nel caso di specie la cessazione dalla carica opera automaticamente ex lege, mancando una delibera da pubblicare. L’inciso “salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza” dell’art. 2383 c.c. opera anche in caso di mancanza della delibera, richiedendo la prova della effettiva conoscenza, non della semplice conoscibilità. Il richiamo al sistema pubblicitario della dichiarazione di fallimento non è idoneo a integrare tale prova.

La Corte precisa che le vicende attinenti alla nomina e alla revoca degli amministratori, trovano espressione in una delibera iscritta nel registro delle imprese e sono affidate al criterio della conoscibilità legale, mentre le vicende che comportano l’invalidità della nomina ma non risultano conoscibili attraverso la consultazione del registro devono ritenersi affidate alla prova dell’effettiva conoscenza del terzo. Il riferimento alla buona fede sarebbe escluso dalla conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza e potrebbe convivere con l’ignoranza dipendente da negligenza, come previsto dall’art. 1147, comma 2, c.c.

La Corte censura la sentenza impugnata per avere sostituito la pubblicità della sentenza di fallimento a quella delle vicende societarie del registro delle imprese, richiedendo agli acquirenti un surplus di attività non esigibile secondo l’ordinaria diligenza. Rileva, inoltre, che nulla induceva gli acquirenti a sospettare la qualità di imprenditore commerciale dell’amministratore e che il fallimento risaliva a diciassette anni prima della compravendita. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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