Rinvio ex art. 622 c.p.p. e criterio civilistico “oggettivato” della colpa (Cass. civ. Sez. I n. 23739 del 03.08.2023)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento da parte del giudice di legittimità della sentenza penale ai soli effetti civili, il rinvio ex art. 622 c.p.p. determina una piena translatio del giudizio sulla domanda risarcitoria, ove la valutazione della colpa dev’essere effettuata alla stregua non già del canone penalistico, imperniato sulla dimensione soggettiva di rimproverabilità della condotta, bensì di quello civilistico “oggettivato”, riferito a un modello standard di comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176 c.c. e parametrato sul cd. agente modello. In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di segni distintivi, l’accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale di cui all’art. 2598, n. 1), c.c. comporta la presunzione di colpa prevista dall’art. 2600, comma 3, c.c., che onera l’autore degli stessi della dimostrazione dell’assenza dell’elemento soggettivo, da valutarsi secondo il canone civilistico “oggettivato”.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare del marchio “Fiordifrutta”, aveva agito per il risarcimento dei danni nei confronti di soggetti coinvolti, a vario titolo, nella contraffazione del marchio e nella messa in circolazione di prodotti recanti segni similari. In esito al giudizio penale, i convenuti erano stati assolti dai reati loro ascritti per difetto dell’elemento psicologico, ma dichiarati responsabili ai fini civili in grado di appello. La Corte di cassazione penale aveva annullato tale statuizione per vizio di motivazione, con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile. La Corte d’appello di L’Aquila, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda risarcitoria, escludendo la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo ai convenuti, ritenendo scusabile l’affidamento ingenerato dalla condotta degli ideatori del progetto contraffattivo. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso con cui la società ricorrente deduceva la violazione dei criteri di accertamento della responsabilità per fatto illecito nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., assorbendo gli altri motivi.
La Corte ha rammentato che, nel sistema codicistico, il criterio regolatore generale è quello dell’accessorietà dell’azione civile rispetto a quella penale, che trova espressione nell’art. 538, comma 1, c.p.p.. Tuttavia, nel giudizio di cassazione, ove gli effetti penali della sentenza di merito sono cristallizzati, opera l’eccezione di cui all’art. 622 c.p.p., che determina lo scindersi della cognizione sulla pretesa risarcitoria dall’accertamento della responsabilità penale.
In tale contesto, l’accertamento sull’illecito civile è completamente autonomo e non risente dell’esito del diverso giudizio penale: il giudice civile non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie tipica di reato, ma se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell’illecito civile, in tutti i suoi elementi costitutivi ex art. 2043 c.c.. Con riguardo all’aspetto soggettivo, il giudice non deve accertare il dolo richiesto per il reato, ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) che qualificano la condotta illecita aquiliana, essendo la condanna civile pronunciabile anche quando emerga la colpa in luogo del dolo. La valutazione della colpa va effettuata secondo il criterio civilistico “oggettivato”, parametrato sulla diligenza ex art. 1176 c.c. e sul cd. agente modello.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva escluso la responsabilità dei convenuti reputando scusabile l’affidamento ingenerato dalla situazione di apparenza creata dagli ideatori del progetto. La Corte ha ritenuto tale conclusione illegittima, in quanto il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, secondo il criterio dell’homo eiusdem generis et condicionis, quale sarebbe stato il comportamento del professionista e dell’imprenditore di diligenza media incaricati, rispettivamente, dell’ideazione delle etichette, della loro stampa e del confezionamento dei prodotti. Inoltre, la Corte ha richiamato la presunzione di colpa di cui all’art. 2600, comma 3, c.c., che grava sull’autore di concreti fatti materiali di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1), c.c..
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2598 c.c. – Atti di concorrenza sleale
- Art. 2600 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 538 c.p.p. – Condanna per la responsabilità civile
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili