La tutela del marchio di forma di fatto e i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 22439 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il marchio di forma di fatto, ai sensi del codice della proprietà industriale, può essere riconosciuto laddove il prodotto presenti elementi caratterizzanti idonei a distinguerne la provenienza imprenditoriale, come forma, combinazioni cromatiche e decorazioni, purché tali elementi siano riprodotti in modo pressoché identico da un concorrente. Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è oggi limitato al c.d. “minimo costituzionale”: sono denunciabili in Cassazione soltanto la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa, con esclusione di ogni rilievo per il semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà. L’ordine di pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, ex art. 126 c.p.i., costituisce misura discrezionale del giudice di merito, autonoma rispetto al risarcimento del danno e come tale insindacabile in Cassazione, tanto nella sua adozione quanto nel suo diniego. La liquidazione delle spese del giudizio cautelare non è soggetta al principio del decisum anziché del disputatum, proprio dei giudizi di condanna al pagamento di somme, trattandosi di procedimento a valore indeterminato. Il mancato rispetto della proporzionalità tra domanda accolta e spese liquidate non è sindacabile in legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Una nota casa di moda conveniva in giudizio un imprenditore individuale e una società rivenditrice, deducendo la contraffazione del proprio marchio di forma di fatto relativo a un celebre modello di calzature, caratterizzato da forma, combinazioni cromatiche e borchie piramidali metalliche, nonché la commissione di atti di concorrenza sleale per imitazione servile. Il Tribunale rigettava la domanda di contraffazione ma accoglieva quella di concorrenza sleale; la Corte d’appello, rilevata la contraddittorietà di tale impostazione, accoglieva l’appello riconoscendo la tutela del marchio di forma di fatto e disponendo la pubblicazione della sentenza, mentre rigettava le censure sulla liquidazione dei danni e accoglieva quella relativa alle spese della fase cautelare.
La Motivazione della Corte
Quanto al primo motivo, incentrato sulla pretesa apparenza di motivazione e sull’errata valutazione delle prove, la Corte osserva che l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità al c.d. “minimo costituzionale” della motivazione. La ricorrente mira, in realtà, a una surrettizia rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte d’appello ha invece motivato il proprio convincimento attraverso il confronto diretto tra i prodotti, indicando gli elementi caratterizzanti del sandalo tutelato e la loro riproduzione nei modelli concorrenti; tale apprezzamento, se ragionevole e plausibile, non è sindacabile in Cassazione.
In relazione al secondo motivo, la Suprema Corte ribadisce che la pubblicazione della sentenza ex art. 126 c.p.i. costituisce una sanzione autonoma, non collegata all’accertamento del danno, ma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, in modo analogo a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. per la concorrenza sleale. Tale misura è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, né quando venga adottata né quando venga negata.
Quanto al terzo motivo, concernente la liquidazione delle spese della fase cautelare, la Corte chiarisce che il principio di liquidazione in base al decisum si applica soltanto nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, non certo in un procedimento cautelare avente ad oggetto un’inibitoria, il cui valore è indeterminato. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di compensazione ex art. 92 c.p.c. rientrano invece nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità non essendo richiesta un’esatta proporzionalità tra domanda accolta e spese poste a carico del soccombente. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente; nessuna pronuncia è dovuta nei confronti delle parti rimaste intimate.
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Nota della Redazione
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