Riconoscimento sentenza divorzio e giudicato straniero sulla nullità (Cass. civ. n. 25533 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l’art. 64, comma 1, lettera b), legge n. 218/1995 richiede che l’atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del convenuto in conformità alla legge del luogo in cui si è svolto il processo; il giudice del riconoscimento deve verificare se la notificazione abbia rispettato le regole del diritto straniero e soddisfatto i principi fondamentali dell’ordinamento, senza applicare pedissequamente le norme italiane in materia di notificazione. La sentenza definitiva dell’autorità giurisdizionale straniera che, all’esito di un giudizio svolto nel rispetto del contraddittorio, abbia escluso la nullità del processo per difetto di rappresentanza processuale, vincola il giudice nazionale, che deve tenerne conto nella valutazione dei requisiti per il riconoscimento. La rituale partecipazione al giudizio a mezzo di procuratore legale, con richieste accolte dal giudice straniero, è incompatibile con la contumacia inconsapevole e con la lesione del contraddittorio.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello di Roma di accertare l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Santo Domingo, denunciando la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa: l’atto introduttivo non sarebbe stato portato a sua conoscenza e la sua rappresentanza sarebbe stata assunta da un difensore privo di mandato. Il marito aveva resistito, sostenendo la regolarità del giudizio secondo il diritto dominicano. La Corte di appello aveva accolto il ricorso, ritenendo che l’atto introduttivo non fosse stato notificato conformemente alla legge del luogo e che la donna non si fosse costituita in giudizio. Avverso tale ordinanza il marito ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la decisione della Corte territoriale che, nel valutare i requisiti di cui all’art. 64, lettere b), c) ed e), legge n. 218/1995, non aveva fatto applicazione del diritto dominicano secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della stessa legge, ma della legge italiana.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza dominicana n. 1288-2023-SSEN-00999, divenuta definitiva, aveva accertato che non vi era prova della violazione delle disposizioni normative in relazione al pregresso giudizio di divorzio, rigettando la domanda di nullità proposta dalla donna. Il Tribunale di Santo Domingo non aveva affatto escluso la facoltà del soggetto falsamente rappresentato di agire, avendo anzi esaminato nel merito la domanda, ma l’aveva respinta perché l’assunto della falsa rappresentanza era rimasto sfornito di prova ed erano emersi precedenti e incontestati rapporti professionali tra la donna e il difensore. Ne consegue che la nullità della sentenza di divorzio per difetto di rappresentanza processuale deve ritenersi esclusa in via definitiva secondo il diritto dominicano, e di ciò la Corte di merito dovrà tenere conto.
Quanto alla notifica dell’atto introduttivo, la Cassazione ha richiamato il principio per cui, in materia di riconoscimento di sentenze straniere, l’art. 64, comma 1, lettera b), legge n. 218/1995 richiede che l’atto sia portato a conoscenza del convenuto in conformità alla legge del luogo, senza applicare pedissequamente i principi italiani in tema di notificazione (Cass. n. 16978 del 25/07/2006). Nel caso di specie, la rituale partecipazione al giudizio di divorzio della donna a mezzo del procuratore legale costituito, il regolare svolgimento del processo in contraddittorio, con l’accoglimento delle richieste formulate dal difensore, apparivano incompatibili con la contumacia inconsapevole e con la lesione del contraddittorio, tanto più che nessuna eccezione era stata sollevata in ordine al luogo della notifica.
La Corte ha inoltre evidenziato che la successiva sentenza dominicana aveva accertato l’esistenza di una relazione tra la donna e l’indirizzo dove venne eseguita la notifica, presso il quale era stata in precedenza eseguita la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di simulazione cui aveva partecipato. In conclusione, il ricorso è stato accolto e l’ordinanza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, che provvederà ad applicare i principi espressi, statuendo anche sulle spese del grado.
Nota della Redazione
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