Cessione d’azienda e sorte dei crediti pregressi: deroga pattizia all’art. 2559 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 10904 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I crediti che, ai sensi dell’art. 2559 cod. civ., passano automaticamente all’acquirente in caso di cessione d’azienda sono soltanto quelli che scaturiscono, nei confronti dei terzi, dalla gestione dell’azienda stessa. La disposizione non è sottesa a ragioni di ordine pubblico ed è pertanto derogabile dalla volontà delle parti: il patto contrattuale che imputi al solo alienante i rapporti di credito e debito sorti anteriormente alla data di consegna dell’azienda è pienamente valido e vincolante. Il giudice di merito che ometta di esaminare tale clausola, statuendo la cessione automatica dei crediti pregressi in capo all’acquirente, incorre nella violazione dell’art. 2559 cod. civ.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con una emittente radiofonica un contratto per l’erogazione di servizi pubblicitari nel novembre e dicembre 2010. L’emittente aveva successivamente affidato la gestione dell’azienda a un’altra società, la quale aveva poi contrattato a sua volta ulteriori servizi pubblicitari per i mesi di febbraio e marzo 2011. La concessionaria pubblicitaria, ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture, si vedeva opposta dall’ingiunta la nullità dei contratti per violazione della normativa CONSOB in tema di offerta al pubblico di prodotti finanziari, nonché l’eccezione di inadempimento e la non riferibilità a sé delle fatture relative al contratto stipulato con l’emittente originaria.
Il Tribunale revocava parzialmente il decreto ingiuntivo, ma la Corte d’Appello, riformando la decisione, rigettava integralmente l’opposizione, ritenendo provata l’effettuazione delle prestazioni e non invocabili le prospettate nullità. Avverso tale sentenza la società ingiunta proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale si deduceva la violazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., osservando che la censura non deduceva una effettiva violazione della regola sull’onere della prova, né un’ipotesi di giudizio basato su prove non introdotte dalle parti, ma mirava, in realtà, a un non consentito riesame dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito in ordine all’effettuazione delle prestazioni, desunto da un complesso di elementi istruttori, ivi inclusa la delibera CONSOB che ne aveva indirettamente confermato l’esecuzione.
Il secondo motivo, concernente la pretesa omessa valutazione dell’eccezione di inadempimento, è stato invece ritenuto manifestamente infondato: l’omesso esame di un’eccezione avrebbe dovuto essere dedotto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., mentre, riqualificata la doglianza, lo scrutinio della mancata prova dell’adempimento era stato comunque effettuato dalla Corte territoriale.
Quanto al quarto motivo, esaminato prioritariamente al terzo per ragioni logiche, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza. Pur assumendo che il trasferimento di azienda fosse avvenuto a titolo di cessione, e non di affitto, la Corte distrettuale aveva accertato che l’effetto traslativo decorreva dal gennaio 2011. Ciononostante, aveva omesso di esaminare la clausola contrattuale che imputava a carico dell’alienante i rapporti di credito e debito sorti anteriormente alla data di consegna, con la conseguenza che il credito relativo al contratto del 2 novembre 2010, essendo anteriore a tale data, non era automaticamente subentrato all’acquirente.
La Corte ha precisato che i crediti di cui all’art. 2559 cod. civ. sono quelli che scaturiscono dalla gestione dell’azienda nei confronti dei terzi, ma la norma non è di ordine pubblico ed è quindi derogabile dalle parti, come già affermato da precedenti pronunce. Ne è derivato l’accoglimento del terzo motivo, con assorbimento del quinto, e la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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