L’azione di regresso dell’impresa designata e la prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. III n. 12736 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di regresso esercitata dall’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 29, comma 1, della legge n. 990/1969, ha natura di azione autonoma e speciale ex lege, connotata dall’atipicità del vincolo di solidarietà passiva, non assimilabile allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né a quello della surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5, cod. civ.. Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che decorre dalla data di effettuazione del pagamento, e non quello biennale previsto per l’azione risarcitoria del danneggiato. Il mandato per la costituzione in mora o l’interruzione della prescrizione non richiede forma scritta e può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario, dimostrabile con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni. L’idoneità di un atto a produrre effetti interruttivi della prescrizione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia trae origine da un incidente stradale causato dal conducente e proprietario di un’autovettura priva di copertura assicurativa. L’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, dopo aver liquidato il danno, conveniva in giudizio il responsabile per sentirne la condanna al rimborso. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il convenuto al pagamento della somma liquidata, rilevando che l’azione di regresso prevista dall’art. 29, comma 1, della legge n. 990/1969 è accordata all’impresa designata direttamente dalla legge, in via autonoma rispetto al diritto del danneggiato, ed è pertanto soggetta al termine di prescrizione decennale. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il soccombente, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. esamina congiuntamente i primi quattro motivi, ritenendoli inammissibili. Essi risultano formulati in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., poiché la mera indicazione delle norme asseritamente violate non è sufficiente: il ricorrente deve dimostrare, mediante specifiche argomentazioni, l’errore del giudizio di diritto, raffrontando il contenuto precettivo delle norme con le affermazioni della sentenza impugnata. Le censure non vanno oltre l’elencazione dei precetti normativi e si risolvono in doglianze assertive, reiterate per ciascun motivo, che sollecitano in realtà un diverso accertamento del fatto, precluso in sede di legittimità anche per l’operatività della doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ..
Quanto alla dedotta carenza di prova del mandato tra l’impresa designata e la società che aveva inviato la lettera di costituzione in mora, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il mandato per l’interruzione della prescrizione non necessita di forma scritta, potendo risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario, dimostrabile anche mediante presunzioni. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva correttamente desunto la sussistenza del rapporto dall’inequivoco comportamento assunto con la lettera del 29 agosto 2013, confermato dalla condotta processuale della compagnia. La relativa valutazione, in quanto accertamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità.
Il quinto motivo, concernente il termine di prescrizione applicabile, è invece dichiarato infondato. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21514 del 2022, secondo cui l’azione dell’impresa designata dal Fondo è autonoma e speciale ex lege, connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né a quello della surrogazione. Ne consegue che il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, decorrente dalla data del pagamento effettuato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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