Nullità della decisione per violazione della collegialità nel rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 (Cass. civ. Sez. 2 n. 15832 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l’espletamento degli incombenti istruttori. La discussione della causa e la precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti all’intero collegio, atteso che l’art. 3, secondo comma, del medesimo d.lgs. prevede solo la delega all’assunzione dei mezzi istruttori e non la trattazione del procedimento. Ne consegue la nullità della sentenza deliberata da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla precisazione delle conclusioni, per violazione dell’art. 276 c.p.c..
Il Fatto
Un avvocato, dopo aver assistito un cliente e i suoi eredi in diversi giudizi definiti transattivamente, otteneva dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti di uno degli eredi per il pagamento del residuo dei propri compensi. Il giudicante aveva fondato la pretesa su un riconoscimento di debito e su un’assunzione dell’onere di pagamento da parte dell’erede, anche per conto degli altri.
A seguito dell’opposizione, il giudizio veniva rimesso al rito ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, con nomina del giudice istruttore. Il Tribunale, in composizione collegiale, respingeva integralmente la domanda per nullità dell’azione per assoluta indeterminatezza di causa petendi e petitum, negando valenza di riconoscimento di debito allo scambio di corrispondenza intercorso e ritenendo inapplicabile il meccanismo di sanatoria ex art. 164 c.p.c. Avverso tale decisione l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la nullità dell’ordinanza per vizio di composizione del giudice, essendo state precisate le conclusioni avanti al solo giudice relatore in un momento in cui il collegio non era ancora stato designato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando la nullità della pronuncia impugnata per violazione della collegialità necessaria. I giudici di legittimità hanno rilevato che la decisione era stata assunta all’esito della precisazione delle conclusioni avvenuta dinanzi al giudice relatore e istruttore, in un momento in cui il collegio non era ancora stato formato.
Richiamando il precedente dell’ordinanza n. 13856/2022, la Corte ha chiarito che, seppure l’art. 14, secondo comma, d.lgs. n. 150/2011 non prescriva la trattazione collegiale del procedimento, l’art. 3, secondo comma, dello stesso decreto prevede solo la delega per l’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che la discussione e la precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti all’intero collegio. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 12609/2012 conferma che detti processi “devono essere trattati in composizione collegiale”.
Trova pertanto applicazione il primo comma dell’art. 276 c.p.c., secondo cui alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Tale norma va interpretata nel senso che i giudici deliberanti devono essere gli stessi dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, ossia la precisazione delle conclusioni, conformemente a quanto già affermato da Cass. n. 11581/2016.
La Corte ha infine ritenuto che, nella specie, fossero stati rispettati gli oneri di indicazione del “fatto processuale” posti dalle Sezioni Unite n. 20181/2019, rendendo possibile la verifica dell’errore denunciato. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso risultavano assorbiti. In conclusione, il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione collegiale, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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