Inammissibilità del ricorso all’Arbitro per mancanza di reclamo all’impresa (Arbitro Assicurativo n. 848 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso all’Arbitro Assicurativo quando il reclamo, requisito di procedibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215, sia stato presentato esclusivamente alla società di noleggio del veicolo e non all’impresa di assicurazione o a un suo intermediario. Il reclamo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) del Decreto, deve consistere in una dichiarazione scritta di insoddisfazione avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo o un comportamento relativo a un contratto assicurativo. Le contestazioni relative all’addebito di una franchigia prevista dal contratto di noleggio, in quanto attinenti a un rapporto estraneo a quello assicurativo, esulano dalla competenza dell’Arbitro per come delineata dall’art. 3, comma 1 del Decreto. La copertura Kasko, assicurando il bene dai danni che lo colpiscano, è indifferente all’accertamento delle responsabilità per la causazione del sinistro, dipendendo la franchigia esclusivamente dalla tipologia di copertura attivata e dalle condizioni di polizza.

Il Fatto

Il ricorrente, durante una manovra di retromarcia con un’auto a noleggio, urtava un portabici montato su un van con targa tedesca parcheggiato fuori dagli stalli, riportando la rottura del lunotto posteriore. Denunciato il sinistro alla società di noleggio proprietaria del veicolo, quest’ultima gli addebitava la franchigia di euro 250,00 per i danni, in applicazione della copertura Kasko prevista dalla polizza stipulata con l’impresa di assicurazione. Il ricorrente presentava reclamo alla sola società di noleggio e, successivamente, ricorso all’Arbitro per contestare l’attribuzione della responsabilità esclusiva dell’evento, senza formulare una specifica domanda nei confronti dell’impresa di assicurazione.

La Motivazione della Corte

L’Arbitro Assicurativo ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’impresa per mancanza del previo reclamo. Il Collegio ha rilevato che i documenti qualificati come reclami, una e-mail del 7 settembre 2025 e una pec del 10 settembre 2025, risultavano indirizzati esclusivamente alla società di noleggio e non all’impresa di assicurazione o a un suo intermediario, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 8, comma 1, del Decreto n. 215/2024.

Inoltre, il Collegio ha evidenziato che l’oggetto delle contestazioni riguardava la scelta della società di noleggio di applicare la franchigia prevista dal contratto di noleggio, e non una prestazione o un servizio assicurativo. Tali doglianze, pertanto, non potevano qualificarsi come reclamo ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) del Decreto e sarebbero comunque sfuggite all’ambito di cognizione dell’Arbitro delineato dall’art. 3, comma 1 del Decreto.

Il Collegio ha precisato che la gestione del sinistro in regime di copertura Kasko è indifferente all’accertamento delle responsabilità, dipendendo la franchigia esclusivamente dalla tipologia di copertura attivata e dalle condizioni di polizza. Le ragioni per cui la società di noleggio abbia addebitato tale costo al ricorrente implicano la risoluzione di questioni attinenti al rapporto di noleggio, estranee alla competenza dell’Arbitro.

L’inammissibilità è stata dichiarata con carattere assorbente rispetto alle altre eccezioni e domande formulate dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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