Eccezione di incompetenza incompleta: criterio dello stabilimento obbligatorio, sanzione della non proposizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 19355 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata nei confronti di una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. — ossia l’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda — comporta l’incompletezza dell’eccezione. Tale incompletezza è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza. L’eccezione deve ritenersi come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.

Il Fatto

La ricorrente, vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non assicurato, conveniva in giudizio la compagnia di assicurazioni quale gerente del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dinanzi al Giudice di pace di Cirò. La società convenuta si costituiva sollevando eccezione di incompetenza territoriale, contestando i criteri del foro generale delle persone giuridiche, del foro facoltativo dell’obbligazione e della residenza dell’attrice.

Il Giudice di pace rigettava l’eccezione con ordinanza a verbale e, con sentenza successiva, accoglieva la domanda risarcitoria. La società proponeva appello dinanzi al Tribunale di Crotone, che riformava la sentenza dichiarando la competenza territoriale del Giudice di pace di Prato. Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva regolamento necessario di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva preliminarmente che il Giudice di pace aveva già deciso la questione di competenza con ordinanza a verbale, previa precisazione delle conclusioni, sicché non avrebbe potuto nuovamente statuire sul punto nella sentenza di merito. La questione risulta tuttavia superata per la mancata proposizione di un appello incidentale condizionato da parte della ricorrente.

Nel merito, il motivo di ricorso viene ritenuto fondato. L’eccezione di incompetenza sollevata dalla compagnia assicurativa risulta incompleta: essa attiene esclusivamente al foro generale delle persone giuridiche con riguardo alla sede legale e al foro facoltativo del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Difetta, invece, ogni riferimento al criterio di collegamento di cui all’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c., relativo all’esistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante della società convenuta abilitato a stare in giudizio.

La Corte chiarisce che la circostanza che la compagnia fosse stata evocata in giudizio quale gestore del FGVS per una determinata Regione non esonera la stessa dall’onere di contestare la competenza del giudice adito sotto tutti i possibili fori alternativi, richiamando il precedente di Cass. n. 21253/2011.

Viene quindi ribadito il principio affermato da Cass. n. 31121/2024: la mancata contestazione della sussistenza di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio rende l’eccezione incompleta, con la conseguenza che la stessa deve considerarsi come non proposta. Tale incompletezza è rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza.

La Corte dichiara pertanto la competenza per territorio del Giudice di pace di Cirò e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito dell’appello, con termine di tre mesi per la riassunzione. La resistente è condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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